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DOTTrINA
Gli animali non umani trovano così oggi un inedito spazio in Costituzione,
diventando destinatari di tutela diretta e, diversamente dal passato, non più sol-
tanto di una tutela indiretta, in funzione della salvaguardia di altri beni costitu-
zionalmente protetti. Con riferimento specifico agli animali, l’enucleazione dalla
più ampia nozione di ambiente e di ecosistema, e, dunque, la individuazione degli
stessi quali autonomi destinatari di protezione costituzionale, equivale, secondo
taluno, a riconoscerne sia pure implicitamente la soggettività, nonostante la man-
cata previsione esplicita della sazietà animale .
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8. Prospettive de jure condendo
Orbene, inquadrando in tal modo il bene giuridico, si potrebbero ricalibra-
re i contenuti di talune norme graduando la gravità delle diverse ipotesi criminose
per renderle più efficaci ed aderenti all’assetto sopra delineato.
In particolare, una volta riconfigurato il bene giuridico, si potrebbe pensa-
re di inasprire le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di ani-
mali (sul punto, nella prospettiva volta a contrastare i più gravi fenomeni crimi-
nosi, andrebbero riviste alcune fattispecie delittuose anche per consentire - alla
luce delle attuali disposizioni del codice di rito - l’applicazione delle misure cau-
telari). Inoltre, con riferimento, poi, alla più ampia tipologia di gravi delitti per
cui è già oggi previsto l’arresto in flagranza (ai sensi dell’art. 380 e 381 c.p.p.), la
nuova disciplina dovrebbe prevedere possibilità di concreta applicazione della
misura precautelare (dell’arresto in flagranza) introducendo anche nuove aggra-
vanti; estendere l’ambito applicativo della previsione sulla confisca degli anima-
li ; conferire più incisivi “poteri” alla polizia giudiziaria nel quadro delle attività
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di prevenzione e di contrasto; conferire una dotazione finanziaria ai Comuni per
gestire razionalmente gli animali oggetto di sequestro (o confisca) e prevedere
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35 Cfr. Diana Cerini, Audizione presso il senato della repubblica sui disegni di legge costituzionale n.
83 del 23 marzo 2018, n. 212 del 3 aprile 2018, n. 1203 del 2 aprile 2019 e n. 1532 dell’8 ottobre
2019, cit.; Marcello Cecchetti, Osservazioni e ipotesi per un intervento di revisione dell’art. 9 della
costituzione avente ad oggetto l’introduzione di una disciplina essenziale della tutela dell’ambiente
tra i princìpi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, in www.senato.it.
36 Allo stato, vi è la possibilità di confiscare un animale per alcuni delitti contro il sentimento per gli
animali (compreso il maltrattamento ex art. 544-ter c.p.), dall’art. 544-sexies c.p. La legge non pre-
vede invece un’ipotesi speciale di confisca applicabile in relazione alla contravvenzione di cui
all’art. 727 c.p.
37 In materia di confisca, in caso di maltrattamento, è il Comune, nella persona del Sindaco il
responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta
una posizione di garanzia, che comporta l’obbligo di far fronte al loro mantenimento in caso di
confisca. Il problema è rappresentato dal fatto che spesso i sindaci non dispongono di fondi per
provvedere.
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