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DOTTrINA
All’interno di un sistema che tutela gli animali per l’uomo - nel suo interesse
- non sorprende che l’interesse umano medesimo, in ogni situazione di possibile
conflitto, prevalga su quello animale. La natura “graduale” delle tutele estese agli
animali non-umani, invece, emerge con chiarezza, a titolo di esempio, dalla nor-
mativa in materia di sperimentazione scientifica sugli stessi (che è menzionata, tra
l’altro, nell’art. 19-ter disp. coord. trans. cod. pen.). Il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 26,
di “attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati
a fini scientifici”, pone una serie di limiti, comunque derogabili, all’utilizzo di
“animali (…) delle specie in via di estinzione” (art. 7), di “primati non umani”
(art. 8), di “animali prelevati allo stato selvatico” (art. 9), di “randagi e selvatici
delle specie domestiche” (art. 11) ecc., salvaguardando senz’altro gli animali -
alcuni animali - ma indirettamente, a seconda dei casi, l’ambiente e la bio-ricchez-
za dei sistemi naturali, il sentimento (umano) per gli animali, l’attaccamento
dell’uomo ad animali da affezione e animali selvatici che sente “vicini” .
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Quanto alla scelta terminologica del legislatore del 2004 (ove si parla di
“sentimento per gli animali”), va evidenziato che gli interessi che costituiscono
l’oggetto delle singole norme penali si desumono dal contenuto obiettivo delle
fattispecie e la classificazione legislativa degli interessi tutelati, nei diversi titoli e
capi del codice, è un dato che va preso in considerazione dall’interprete, ma non
è un dato di per sé decisivo .
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6. Filosofie dell’animalità a confronto: una sintesi
Per quanto attiene alle diverse dimensioni assiologiche, è il caso di ricordare
le posizioni utilitaristiche di Bentham che, prendendo le mosse dalla comune
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21 Francesca Morganti Tutela costituzionale degli animali e attività di controllo della fauna selvati-
ca, Osservatorio costituzionale, Fasc. 1/2024, data: 6 febbraio 2024.
22 Domenico Pulitanò, Introduzione alla parte speciale del diritto penale, Torino, 2010, p. 51.
23 Sia consentito il rinvio a Vincenzo Ferrara - Giancarlo Felici - Maria Morena Suaria, guida alla
prevenzione e repressione dei maltrattamenti agli animali, rimini, 2012, Maggioli Editore, pp.
125 e ss, uno dei primi filosofi a propugnare esplicitamente la liberazione degli animali fu il fon-
datore dell’utilitarismo moderno, l’inglese Jeremy Bentham, che scrisse: «Verrà il giorno in cui gli
animali del creato acquisiranno quei diritti che non avrebbero potuto essere loro sottratti se non
dalla mano della tirannia». Bentham sostenne anche che non si devono trarre conclusioni morali
dall’apparente mancanza di razionalità degli animali: «Si potrà un giorno giungere a riconoscere
che il numero delle gambe, la villosità della pelle, o la terminazione dell’osso sacro sono motivi
egualmente insufficienti per abbandonare un essere sensibile allo stesso fato. Che altro dovrebbe
tracciare la linea invalicabile? La facoltà di ragionare o forse quella del linguaggio? Ma un cavallo
o un cane adulti sono senza paragone animali più razionali, e più comunicativi, di un bambino di
un giorno, o di una settimana, o persino di un mese. Ma anche ammesso che fosse altrimenti, cosa
importerebbe? Il problema non è Possono ragionare?, né Possono parlare?, Perché dovrebbe la
legge negare la sua protezione a un qualsiasi essere sensibile? Verrà il giorno in cui l’umanità acco-
glierà sotto il suo mantello tutto ciò che respira». Al di là degli elementi già noti in letteratura, noi
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