Page 67 - Rassegna 2025-1
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OsservAzIOnI sUlle nOrme A PrOTezIOne DeglI AnImAlI.
UnO sgUArDO Al bene gIUrIDIcO DI cATegOrIA
L’illustre autore, in detto saggio, afferma “la tutela specifica dei sentimenti
[...] costituisce un esempio incongruo di diritto penale orientato all’irrazionalità
delle funzioni [...] il diritto penale non tutela meri sentimenti anche se talora lo
stesso codice penale si esprime in questi termini [...], ma [tutela] la loro obiettiva-
zione in situazioni sociali, in interessi, in beni giuridici più definiti della percezio-
ne soggettiva: tanto che essi vengono tutelati a prescindere dalla prova di quella
percezione in capo a un qualche individuo determinato. […] La ragione per la
quale non è possibile la tutela diretta ed esclusiva come oggetto “giuridico”, dei
sentimenti, neppure ovviamente dei sentimenti “morali”, è costituita dal fatto
che essi non sono un oggetto giuridico, e non possono esserlo per carenza di tas-
satività. È infatti necessario che il sostrato umano fondamentale in cui si sostan-
ziano le offese e che tocca direttamente la sfera emotiva e morale delle persone, si
ancori a realtà socio normative più afferrabili e gestibili”.
È pacifico che non può il diritto penale liberale essere invocato a tutela di
sentimenti dal momento che l’idea della protezione penale stride nell’accosta-
mento a oggetti come i sentimenti. Inoltre bisogna tenere in considerazione il
principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie che, nel caso dei senti-
menti, verrebbe frustrato, attesa anche la scarsa pregnanza del concetto .
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Come è stato fatto osservare, “non è un caso, […] che il bene giuridico
protetto dal (relativamente nuovo15) Titolo IX-bis del Codice penale - il
quale punisce, tra le altre cose, l’“uccisione di animali” (art. 544-bis c.p.), il
“maltrattamento di animali” (art. 544-ter c.p.) ecc. - rimanga il “sentimento
per gli animali”: è significativo, anche sul piano simbolico, che la tutela degli
animali sia ricondotta, eziologicamente, al legame tra gli stessi e l’uomo. È
parimenti significativo - perché dice molto sulla “discriminazione radicale” tra
categorie di animali operata dal diritto positivo, ma ancor di più sull’imposta-
zione marcatamente antropocentrica del diritto animale vigente - come l’art.
19-ter disp. coord. trans. cod. pen. stabilisca, tra l’altro, che “[l]e disposizioni
del Titolo IX-bis del Libro II del Codice penale non si applicano ai casi previ-
sti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di traspor-
to, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di
attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in mate-
ria di animali”.
19 Massimo Donini “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. note su morale e sicu-
rezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’“offense” di Joel Feinberg, in riv. it. dir.
proc. pen., n. 4, 2008, pp. 1546-1593.
20 Le norme incriminatrici devono essere conformi al canone di determinatezza e tassatività (Corte
Cost., 1° agosto 2008, n. 327).
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