Page 63 - Rassegna 2025-1
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OsservAzIOnI sUlle nOrme A PrOTezIOne DeglI AnImAlI.
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                    Invero, sembra che il concetto penalistico di “animale”, rilevante ai fini delle
               fattispecie in commento, debba ricomprendere tutte le specie viventi, biologica-
               mente appartenenti al genere animale e verso le quali l’uomo possa adottare atteg-
               giamenti socialmente apprezzabili. Così come è stato scritto in passato, “non si
               tratta, ovviamente, di postulare un’indiscriminata tutela in presenza di una qual-
               siasi delle forme viventi che affollano, talvolta senza esser neppure percepite, la
               nostra esistenza quotidiana; ma solo di riconoscere che l’animale verso cui si esige
               rispetto in nome di un sentimento umano di partecipazione all’equilibrio della
               natura, può essere rappresentato anche da esseri che, nella scala zoologica, occupa-
               no un gradino relativamente meno elevato” . Nel passato, si distinguevano l’estre-
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               mo “alto” del mondo animale (scimmie, cani, gatti, cavalli ecc.), che pacificamente
               rispettava i criteri dati, dall’estremo “basso” (mosche, zanzare ecc.), che andava
               senza dubbio esclusi. Veniva, così, paradossalmente osservato che l’estensione del
               concetto di animale oltre i limiti sopra ricordati avrebbe reso incriminabile “(e non
               è detto che qualche squilibrato non lo pensi) il fatto del ragazzo che tormenta […
               ]; del lazzarone che si spidocchia, […] del pescatore che infila nell’amo un verme
               vivo”; esito che “allo stato della civiltà odierna sarebbe manifestamente eccessivo”
               a una mosca, un maggiolino, una cicala . Insomma, tutt’altro, che una reale rivo-
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               luzione copernicana come ci si attendeva, considerata la mutata sensibilità verso
               gli animali. Prova ne sia, tra l’altro, che non è perseguibile l’uccisione dell’animale
               considerato res nullies (l’incriminazione scatta solo se la morte viene procurata dal-
               l’uomo con modalità cruente o in modo non necessitato). Il legislatore penale - ma
               anche la dottrina e la giurisprudenza , a tutt’oggi, quanto alla nozione penalistica
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               6  Così Tullio Padovani, op. cit., 605. Propone un ridimensionamento interpretativo della nozione
                  di animale oggi penalisticamente rilevante anche Ardia, op. cit., 1468, secondo cui il nuovo asset-
                  to di tutela dovrebbe indirizzarsi solo nei confronti di quegli animali nei quali più accentuata è la
                  capacità di soffrire e provare dolore, «quali tipicamente sono i vertebrati dotati di un sistema ner-
                  voso centrale sviluppato», escludendo quindi, per tale via, gli insetti e gli altri animali più semplici
                  dall’ambito di operatività delle fattispecie in esame.
               7  Vincenzo Manzini, Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930, Vol. IX, Pt. II,
                  Torino, 1939, p. 834.
               8  Sul punto, va comunque evidenziato che con tre diverse pronunce, a cavallo tra il 2018 e il 2019,
                  la Corte di Cassazione conferma (e rinforza) l’idea secondo cui, ai fini della condanna per maltrat-
                  tamento di animali - e segnatamente per il delitto di cui all’art. 544-ter c.p. e per la contravvenzio-
                  ne di cui all’art. 727 c.p. - non assumono rilievo solamente condotte offensive del sentimento di
                  pietas umana nei confronti degli animali, ma anche quelle in grado di incidere sulla stabilità e sere-
                  nità fisiopsichica di questi esseri senzienti, anche qualora non si determinino in essi processi pato-
                  logici (evidenziando, in una delle pronunzie, la c.d. attitudine etologica dell’animale in considera-
                  zione), cfr. F. Furia, l’animale come soggetto passivo del reato? Tre recenti sentenze della III sezione
                  in materia di maltrattamenti, in https://archiviodpc. dirittopenaleuomo.org/d/6780-l-animale-
                  come-soggetto-passivo-del-reato-tre-recenti-sentenze-della-iii-sezione-in-materia-di-maltratta-
                  menti.

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