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DOTTrINA
Tutto cambia affinché nulla cambi: si continua a discutere oggi del cosid-
detto bene-sentimento. Come è stato efficacemente evidenziato , tale inalterabi-
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le orientamento fonda su alcuni argomenti:
➣ di natura formale, ovvero il riferimento del legislatore alla rubrica del
Titolo IX-bis che menziona il sentimento;
➣ alla natura sussidiaria e frammentaria della norma , nel quadro della
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quale si evidenzia che il legislatore ha esclusa la punibilità sia nei casi di necessità
ed assenza di crudeltà, sia nei casi tipizzati dall’art. 19-ter disp. att. c.p. : casi nei
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quali, in sintesi, la tutela degli animali dovrebbe soccombere rispetto ai molteplici
interessi umani che, quindi, andrebbero privilegiati (la scelta di tutela del legisla-
tore si denota come fortemente relativa, sussidiaria e frammentaria) solo la indi-
viduazione del bene - sentimento permetterebbe di escludere che possano assu-
mere rilievo penale le condotte offensive verso animali che non stimolano alcun
sentimento umano di pietà e compassione (formiche, zanzare, ecc.);
➣ la preoccupazione che valorizzando il bene animale si dovrebbero poi rico-
noscere, in capo agli stessi animali - dei veri e propri diritti.
Lo stesso autore, si cura di respingere persuasivamente tutte le obiezioni
sopra indicate, ponendo il rilievo - giustamente - che i sentimenti non possono
essere oggetto di tutela penale , evocando il noto saggio di uno dei più brillanti
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studiosi di diritto penale .
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15 Fabio Fasani, l’animale come bene giuridico, in riv. Italiana di diritto e procedura penale, 2017,
pp. 710-746.
16 Come è noto, il diritto penale non punisce tutte le condotte (ritenute) moralmente riprovevoli:
sussiste una necessaria differenza tra diritto penale e morale, tra diritto penale e religione. Esso non
si occupa di tutti i profili (cosiddetti antigiuridici) che costituiscono un diverso illecito in altri
rami dell’ordinamento, ma sanziona solo i profili più macroscopicamente patologici. Ad esempio,
non tutti gli illeciti contrattuali, sanzionati dal diritto civile, sono penalmente rilevanti. Il diritto
penale non tutela direttamente ed integralmente tutti i beni che vengono offesi, ma usualmente inter-
viene quando la condotta assume determinate caratteristiche, con specifiche modalità di aggressione
al bene giuridico (Bartolomeo romano, Diritto Penale - Parte Generale - 3ª ed., Giuffrè, Milano,
2016, p 83).
17 Assolutamente insoddisfacente il disposto dell’art. 19-ter disp. coord. c.p., introdotto dalla l. n.
189 del 2004, per il quale le disposizioni di tutela del Titolo 9-bis citato non si applicano ai casi
previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macella-
zione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoo-
logici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali e che le medesime disposizioni non si
applicano, altresì, alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente. La
ratio della norma è quella di escludere l’applicabilità delle norme penali poste a tutela degli anima-
li con riferimento ad attività obbiettivamente lesive della loro vita o salute, a condizione che siano
svolte nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, perché considerate socialmente ade-
guate al consesso umano: insomma una visione antropocentrica che non può durare all’infinito!
18 Ibidem.
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