Page 66 - Rassegna 2025-1
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DOTTrINA




                  Tutto cambia affinché nulla cambi: si continua a discutere oggi del cosid-
             detto bene-sentimento. Come è stato efficacemente evidenziato , tale inalterabi-
                                                                         15
             le orientamento fonda su alcuni argomenti:
                  ➣ di natura formale, ovvero il riferimento del legislatore alla rubrica del
             Titolo IX-bis che menziona il sentimento;
                  ➣ alla natura sussidiaria e frammentaria della norma , nel quadro della
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             quale si evidenzia che il legislatore ha esclusa la punibilità sia nei casi di necessità
             ed assenza di crudeltà, sia nei casi tipizzati dall’art. 19-ter disp. att. c.p. : casi nei
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             quali, in sintesi, la tutela degli animali dovrebbe soccombere rispetto ai molteplici
             interessi umani che, quindi, andrebbero privilegiati (la scelta di tutela del legisla-
             tore si denota come fortemente relativa, sussidiaria e frammentaria) solo la indi-
             viduazione del bene - sentimento permetterebbe di escludere che possano assu-
             mere rilievo penale le condotte offensive verso animali che non stimolano alcun
             sentimento umano di pietà e compassione (formiche, zanzare, ecc.);
                  ➣ la preoccupazione che valorizzando il bene animale si dovrebbero poi rico-
             noscere, in capo agli stessi animali - dei veri e propri diritti.
                  Lo stesso autore, si cura di respingere persuasivamente tutte le obiezioni
             sopra indicate, ponendo il rilievo - giustamente - che i sentimenti non possono
             essere oggetto di tutela penale , evocando il noto saggio di uno dei più brillanti
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             studiosi di diritto penale .
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             15  Fabio Fasani, l’animale come bene giuridico, in riv. Italiana di diritto e procedura penale, 2017,
               pp. 710-746.
             16  Come è noto, il diritto penale non punisce tutte le condotte (ritenute) moralmente riprovevoli:
               sussiste una necessaria differenza tra diritto penale e morale, tra diritto penale e religione. Esso non
               si occupa di tutti i profili (cosiddetti antigiuridici) che costituiscono un diverso illecito in altri
               rami dell’ordinamento, ma sanziona solo i profili più macroscopicamente patologici. Ad esempio,
               non tutti gli illeciti contrattuali, sanzionati dal diritto civile, sono penalmente rilevanti. Il diritto
               penale non tutela direttamente ed integralmente tutti i beni che vengono offesi, ma usualmente inter-
               viene quando la condotta assume determinate caratteristiche, con specifiche modalità di aggressione
               al bene giuridico (Bartolomeo romano, Diritto Penale - Parte Generale - 3ª ed., Giuffrè, Milano,
               2016, p 83).
             17  Assolutamente insoddisfacente il disposto dell’art. 19-ter disp. coord. c.p., introdotto dalla l. n.
               189 del 2004, per il quale le disposizioni di tutela del Titolo 9-bis citato non si applicano ai casi
               previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macella-
               zione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoo-
               logici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali e che le medesime disposizioni non si
               applicano, altresì, alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente. La
               ratio della norma è quella di escludere l’applicabilità delle norme penali poste a tutela degli anima-
               li con riferimento ad attività obbiettivamente lesive della loro vita o salute, a condizione che siano
               svolte nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, perché considerate socialmente ade-
               guate al consesso umano: insomma una visione antropocentrica che non può durare all’infinito!
             18  Ibidem.

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