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OsservAzIOnI sUlle nOrme A PrOTezIOne DeglI AnImAlI.
UnO sgUArDO Al bene gIUrIDIcO DI cATegOrIA
Il nuovo testo legislativo, attraverso la tecnica della novellazione, introduce
nel secondo libro del codice penale il titolo IX bis, rubricato “Dei delitti contro
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il sentimento per gli animali ”, comprensivo di quattro norme incriminatrici di
nuovo conio, contemplanti autonome fattispecie, anche aggravate:
➣ vengono previsti, quali nuovi titoli delittuosi, l’“uccisione di animali”
(art. 544-bis c.p.), il “maltrattamento di animali” (art. 544 -ter c.p.);
➣ gli “spettacoli o manifestazioni vietati” (art. 544-quater c.p.);
➣ il “divieto di combattimenti tra animali” (art. 544-quater c.p.).
L’intervento legislativo è stato realizzato, anzitutto, estrapolando le diverse
previsioni incriminatrici già comprese nella contravvenzione di cui all’art. 727
c.p. - finora l’unica disposizione codicistica, peraltro già novellata nel 1993, ad
apprestare una tutela penale a favore degli animali - ed elevandole contestualmen-
te a rango di autonomi delitti (con conseguente inasprimento delle pene ed allun-
gamento dei tempi di prescrizione).
L’art. 727 c.p. resta nella sua collocazione originaria ma viene notevolmente
ridotto quanto a contenuto punitivo sanzionando oggi solo l’abbandono di ani-
mali domestici (compreso il contegno di detenere l’animale in condizioni
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incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze) e la cui ratio è,
essenzialmente, quella di punire l’odiosa piaga, diffusa soprattutto nel periodo
estivo, dell’abbandono degli animali. In più, sono state create ex novo tre ipotesi
criminose dirette a reprimere, nell’ambito del crescente e lucroso fenomeno cri-
minale delle “zoomafie”, i combattimenti clandestini tra animali e l’organizzazio-
ne di manifestazioni dedite specificamente alla commissione di reati nella subiecta
materia. Infine, è stato elevato ad illecito contravvenzionale (non incorporato nel
codice penale) il divieto di commercializzazione di indumenti di cane e di gatto,
per l’innanzi solo amministrativamente sanzionato.
Questo, in linea generale, per quanto attiene al versante punitivo che, tut-
tavia, ai sensi del nuovo art. 19-ter disp. att. c.p., non trova applicazione nei casi
disciplinati dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto
e macellazione di animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, attività cir-
cense, giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali.
2 Per un’analisi approfondita delle modifiche legislative compiute dalla legge 22 novembre 1993, n.
473 sull’art. 727 c.p., v., per tutti, la precedente voce di aggiornamento di Adriana Cosseddu,
maltrattamento di animali, in Digesto pen., Aggiornamento, Torino, 2000, 441 s. A prima let-
tura, v., lucidissimo, Tullio Padovani, commento all’art. 1 legge 22 novembre 1993, n. 473. nuove
norme contro il maltrattamento di animali, LP, 1994, 603 ss.
3 Prima della riforma, infatti, l’art. 727 sanzionava penalmente il maltrattamento di animali, ora
attribuita ad una fattispecie delittuosa ad hoc, l’art. 544-ter c.p.
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