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DOTTrINA




                  Non solo, ma grazie ad un’espressa causa di non punibilità anch’essa
             aggiunta - rectius: relegata - tra le norme di coordinamento del Codice penale,
             il nuovo apparato sanzionatorio conclamato nel titolo IX-bis è escluso per le
             manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente . Tale
                                                                                  4
             clausola è idonea a rendere lecita ogni condotta di uccisione o lesione di anima-
             li, che sia consentita dalla normativa di settore.
                  Una vasta opera di ristrutturazione codicistica che, in apparenza, registra il
             cambio culturale nei confronti degli animali ma, di fatto, non coglie nel segno
             perché non li considera, fino in fondo, quali esseri senzienti capaci di reagire agli
             stimoli psico-fisici e provare emozioni. Come si vedrà più avanti, il vulnus è rap-
             presentato dal bene giuridico di categoria che non tutela l’animale in sé, ma il sen-
             timento di pietà che l’uomo prova verso le sofferenze inflitte agli animali.
                  Inoltre, tale ordito normativo prevedendo illeciti delittuosi, non prevede le
             violazioni colpose che pure si registrano nella realtà.

             3.  Nozione di “animale” nel diritto penale: criteri di interpretazione lette-
               rale e teleologica
                  Comune denominatore di tutte le fattispecie incriminatrici è la nozione pena-
             listica di “animale”, elemento costitutivo che individua l’oggetto materiale su cui
             ricade l’attività fisica dell’agente. Nella cornice della tradizionale accezione “antro-
             pocentrica”, si è ritenuto che la contravvenzione di cui all’art. 727 c.p., anteceden-
             temente alla novella del 1993, si riferisse non già a qualsiasi animale, ma soltanto a
             quelli nei cui confronti l’uomo prova sentimenti di pietà e di compassione, a quelli,
             insomma, che la collettività non tollera veder soffrire: “una mosca, un grillo, o una
             cavalletta - si è sottolineato in proposito - non sono nel sentire comune la stessa cosa
             di un cane, di un gatto, di un cavallo, di un leone” ; in pratica, il sentimento di com-
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             passione sorgeva solo se l’animale possedeva caratteristiche o presentava reazioni
             che l’uomo potesse intendere come espressione di un dolore o di una sofferenza affi-
             ni ai suoi. L’uomo era (ed è tuttora) portato a provare maggiore empatia e amore-
             volezza rispetto a chi condivide con esso spazi comunicativi e familiari (e quindi
             sentimenti) e senta verso gli stessi maggiori esigenze di tutela penale.


             4  L’art. 19-ter disp. coord. esclude l’applicabilità del reato previsto dall’art. 544-ter e delle altre disposi-
               zioni del titolo IX-bis, libro II, c.p., all’attività circense ed alle ulteriori attività ivi menzionate, purché
               siano svolte nel rispetto della normativa di settore. In sede di legittimità si è affermato come l’art. 19-
               ter disp. coord. c.p. escluda la configurabilità del reato previsto dall’art. 544-ter per le attività di alleva-
               mento di animali destinati alla sperimentazione scientifica ed alla ulteriori attività ivi indicate, purché
               svolte nel rispetto della normativa di settore (Cass. III, n. 10163/2017).
             5  Franco Coppi, maltrattamento o malgoverno di animali, in enc. Dir., Vol. XXV, Milano, 1975,
               p. 266.

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