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DOTTrINA




             1.  Premessa
                  Ogniqualvolta si verificano episodi di maltrattamenti di animali, general-
             mente, si registra un certo clamore mediatico ed in tal quadro si assiste alle più
             svariate analisi, psicologiche, sociologiche, criminologiche, ecc. Sull’onda delle
             emozioni, però, solo di rado si discute di possibili rimedi di natura giuridica che
             tengano conto dello “stato dell’arte”. Lo strumentario normativo in materia, a
             dispetto dei facili entusiasmi che si sono registrati nel tempo, per quanto attiene
             alla dimensione degli interventi codicistici operati, non coglie nel segno, in quan-
             to solo apparentemente in linea con la mutata sensibilità verso gli animali, sempre
             più percepiti quali esseri senzienti, capaci cioè di reagire agli stimoli psico-fisici e
             portatori, in quanto tali, di interessi individuali. Basti considerare che le nuove
             previsioni delittuose sono aggregate sotto un titolo sanzionatorio il cui bene giu-
             ridico di categoria esprime non già la tutela dell’animale in sé, bensì - tuttora - la
             tutela dell’umano sentimento di pietà verso le sofferenze inflitte agli animali sic-
             ché, a prescindere dalla valenza simbolica della opzione prescelta dal legislatore, è
             evidente che la sminuita oggettività giuridica risulta anacronistica rispetto alle
             diffuse aspettative di tutela diretta, soprattutto ove si consideri che la prospettiva
             “non antropocentrica”, tra l’altro, è pure confermata dalla legge Cost. n. 1/2022
             che ha modificato l’art. 9 Cost. introducendo l’obbligo per lo Stato di procedere
             alla “tutela degli animali”.

             2.  Panoramica della legislazione vigente
                  Con la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante “Disposizioni concernenti il
             divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combat-
             timenti clandestini o competizioni non autorizzate”, come è noto, il Parlamento
             ha introdotto nuove misure a tutela degli animali.
                  Una legge travagliata che, dopo una estenuante lavoro parlamentare, è infi-
             ne giunta all’approvazione definitiva, fra l’entusiasmo di alcuni e le delusioni di
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             altri .
             1  Per una ricostruzione del complesso procedimento legislativo, utile anche ai  fini della
               interpretazio ne storica delle disposizioni, cfr. A. Natalini, Animali (tutela penale degli), in r.
               Sacco (a cura di), Digesto delle Discipline Penalistiche, UTeT, Torino 2005, aggiornamento III,
               p. 14, il quale evidenzia, nello specifico, che “L’iter parlamentare è stato decisamente travagliato e
               le molte incongruenze (redazionali e politico-criminali) che sono infine derivate, ne sono la
               migliore riprova. La sensazione complessiva è che, nei vari passaggi da un ramo all’altro del
               Parlamento, il provvedimento sia peggiorato sempre più: oltre all’involuzione in punto di ogget-
               tività giuridica di cui si dirà, sono man mano regrediti tanto la fat tura qualitativa che l’ambito di
               incidenza delle nuove norme. Ed alla fine, sull’opportunità di un’ul teriore lettura parlamentare,
               che avrebbe di certo potuto correggere le molte imperfezioni redazio nali, se non talune scelte di
               fondo poi definitivamente consacrate, ha invece prevalso la fretta”.

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