Page 64 - Rassegna 2025-1
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DOTTrINA
di “animale”, non offrono criteri solidi per rendere unitaria e precisa la interpreta-
zione del concetto. Come si vedrà più avanti, il problema resta - anche in questo
caso - il contenuto dell’interesse protetto dalla norma; infatti - secondo alcuni - la
portata della nozione di “animale”, penalmente rilevante dovrebbe ricavarsi alla
luce del bene giuridico effettivamente posto a tutela delle medesime e consistente
nel sentimento umano di compassione e amorevolezza per gli animali stessi.
rientreranno in tale nozione, così, solo quegli animali la cui sottoposizione alle
condotte previste nel codice sia in grado d’offendere il sentimento dell’uomo. Va
però evidenziato che tale “sentimento” è condizionato dalla evoluzione dei costu-
mi in materia, dimodoché il progredire delle conoscenze in campo scientifico
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impatta sulla stessa percezione “culturale” degli animali nella coscienza della col-
lettività ampliando e intensificando tale sentimento. Passate in rassegna le posizio-
ni della dottrina sul punto, a Nostro sommesso avviso, si dovrebbe conseguente-
mente concludere che, a fronte dell’indubbio rafforzamento di siffatto “sentimen-
to”, dovrebbe essere accolta un’accezione del termine “animale” più ampia di
quella tradizionale fino a ricomprendere anche gli esseri collocati ai gradini meno
elevati della scala biologica , stando tuttavia lontani da posizioni di specismo acri-
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tico, sia da forme di rivendicazionismo animalista che, per quanto benintenziona-
te, appaiono talvolta miopi di fronte alla complessità di nessi e di ricadute sul-
l’umano di una tutela penale orientata indiscriminatamente in termini di lotta e
poco incline a compromessi dettati da esigenze di ragionevolezza .
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4. Il bene giuridico
rispetto ai reati in trattazione è importante, innanzitutto, effettuare una
ricognizione del “bene giuridico”, così come ricostruito dalla dottrina e dalla giu-
risprudenza negli anni anche per valutare se la sua - attuale - configurazione possa
essere una causa della scarsa efficacia delle norme che mirano a tutelare gli animali.
Il bene giuridico, per riproporre il concetto con le stesse parole del grande
giurista tedesco che per prima gettò le sue basi teoriche, “bene giuridico (...) è
tutto quello che, agli occhi del legislatore assume valore come condizione di una
vita sana della comunità giuridica, alla cui immutata e pacifica conservazione
quest’ultima ha interesse secondo la propria visione e che per questo essa mira a
9 Biologico ed etologico.
10 Cfr. Federico Bacco Aragoste esposte sul ghiaccio prima della vendita al mercato: maltrattamento
di animali? in Diritto Penale contemporaneo, 2015.
11 Per un’interessante lettura sulla complessità del rapporto uomo - animale-non umano v., ex plu-
rimis, Herzog Hal. Amati, odiati, mangiati. Perché è così difficile agire bene con gli animali, tr.
it., Torino, 2014, Bollati-Boringhieri.
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