Page 69 - Rassegna 2025-1
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OsservAzIOnI sUlle nOrme A PrOTezIOne DeglI AnImAlI.
                                 UnO sgUArDO Al bene gIUrIDIcO DI cATegOrIA




               capacità degli animali (umani e non) di provare felicità e dolore, contesta ferma-
               mente la tradizionale tendenza occidentale a trattare gli animali come oggetti, pri-
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               vandoli dei diritti che gli spetterebbero ; la teorica del neoutilitarismo di Peter
               Singer che partendo dal rilievo che casi analoghi debbano essere trattati in modo
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               analogo , conclude che è giusto estendere agli animali i diritti riconosciuti agli
               uomini, sulla base della condivisione di talune comuni caratteristiche e principal-
               mente della capacità di soffrire e avere, quindi, un interesse a non soffrire.
                    Sempre sul versante  filosofico, le suggestioni di Tom  regan, il quale ha
               focalizzato la propria attenzione sul valore intrinseco degli animali, estendendo
               ad essi l’imperativo kantiano per cui è doveroso considerare gli esseri come fine e
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               non come mezzo .
                    Infine, sul piano sociologico, si registra l’interessante contributo di pensiero
               di Valerio Pocar, il quale, rispetto al tema dei diritti degli animali, ha affermato
               che è compito del legislatore rilevare l’esistenza di interessi animali del tutto ana-
               loghi a quelli umani e tradurli in precisi obblighi di tutela, proteggendo anche
               quei soggetti che, come gli animali, sono più deboli e non avrebbero la forza di
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               perorare la propria causa .

               7.  Rilettura costituzionalmente orientata del bene giuridico
                    Tale breve rassegna ci consente di ipotizzare una diversa ricostruzione del
               bene giuridico, attingendo alle brillanti riflessioni di attenta dottrina la quale
               ritiene che, in fondo, per risolvere il problema del bene giuridico, vi sarebbe una
               “soluzione semplice”, evidenziando che le fattispecie di cui sinora si è parlato pos-
               sano tutelare direttamente l’animale, a prescindere dai suoi supposti diritti ed a
               prescindere dai sentimenti che i singoli individui e la collettività provino nei suoi
               confronti.

                  riteniamo che queste riflessioni, questi interrogativi, maturati nella mente di questo illuminato
                  filosofo, nel 1800 (che peraltro denotano il suo tormento interiore rispetto al problema) e queste
                  espressioni così significative e tratti cariche di pathos, rappresentino il più «autentico ed univer-
                  sale manifesto ideologico dei diritti degli animali». E, se riflettiamo attentamente, la Suprema
                  Corte è approdata alle stesse conclusioni solo nel Ventesimo Secolo!
               24 Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of morals and legislation (1789), trad. it. a
                  cura di Eugenio Lecaldano, Introduzione ai principi della morale e della legislazione, Torino,
                  1998, UTET, p. 421, nt. a, che assimila il trattamento attuale degli animali a quello passato degli
                  schiavi e auspica l’arrivo del “giorno in cui il resto degli animali del creato potrà acquistare quei
                  diritti di cui non si sarebbe mai potuto privarli, se non per mano della tirannia”.
               25 Francesca rescigno, I diritti degli animali, da res a soggetti, Torino, 2005. Giappichelli Editore.
               26 Tom regan, The case for Animal rights (1983), trad. it. di r. rini, I diritti animali, Milano, 1990.
               27 Valerio Pocar, gli animali non umani, pp. 23 e ss. ID., Una nuova sensibilità per la tutela degli
                  animali, in rivista cassazione Penale, 2006, pp. 2215 e ss., Giuffrè.

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