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DOTTrINA




                  L’uccisione di animali in quanto tale non è reputata di per sé comporta-
             mento offensivo (e quindi penalmente illecito); lo diviene solo quando avvenga
             nelle due tipizzate evenienze antigiuridiche:
                  ➣ in maniera crudele, quanto alle modalità del fatto;
                  ➣ in maniera non necessitata, quanto al fattore motivante il reo.
                  Tali requisiti non devono necessariamente concorrere, ben potendo l’even-
             to morte essere cagionato senza necessità ma senza crudeltà quanto con crudeltà
             ma non necessità; la nozione di “necessità” che esclude la configurabilità del reato
             di uccisione di animali di cui all’art. 544-bis c.p. comprende non soltanto lo stato
             di necessità previsto dall’art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca
             all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’ag-
             gravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando
             tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile . Sul piano più strettamente
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             contenutistico, parte della giurisprudenza ritiene che la crudeltà si identifichi con
             l’inflizione all’animale di gravi sofferenze per mera brutalità .
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                  Giova ulteriormente evidenziare che in generale, le leggi in materia di tutela
             degli animali il cui benessere assumeva importanza diversa e minore rispetto a
             quella data a tutt’oggi, non erano adottate nell’interesse degli animali stessi ma
             erano formulate in modo tale che apparissero nome volte a proteggere dei beni
             nell’interesse del possessore. Per tale motivo sono nate, nel corso degli anni,
             numerose organizzazioni di tutela del benessere degli animali di cui la prima risul-
             ta essere la royal society for the Prevention of cruelty to Animals  fondata in
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             Inghilterra nel 1824.

             10. Una breve casistica
                  Quanto alla concreta esperienza operativa, tra le modalità di uccisione di
             animali più diffuse si registra l’utilizzo dei bocconi e delle esche avvelenate, che
             rappresenta una delle condotte tra le più esecrabili considerate le atroci sofferenze
             provocate dall’ingestione dei bocconi tossici, i quali vengono preparati con pro-
             dotti carnei mescolati a sostanze appartenenti a diversi gruppi chimici, i quali
             hanno effetti differenti, e di conseguenza variabilità di sintomi, sull’individuo.
             Tra le principali sostanze responsabili dei più frequenti casi di avvelenamento
             ritroviamo la metaldeide, comunemente impiegata come lumachicida, gli orga-
             nofosforati, gli organoclorurati, e i carboammati, utilizzati come pesticidi, la

             40  Cass. Pen., sez. III, n. 37847 del 15 settembre 2023.
             41  Ibidem.
             42  Peter Singer, nuova liberazione Animale, Torino, 2024, Editore Il Saggiatore.

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