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OsservAzIOnI sUlle nOrme A PrOTezIOne DeglI AnImAlI.
                                 UnO sgUArDO Al bene gIUrIDIcO DI cATegOrIA




               attraverso la definizione di differenti livelli di protezione della fauna omeoterme
               (mammiferi e uccelli) individuando all’art. 2 un elenco di specie particolarmente
               protette anche dal punto di vista sanzionatorio .
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                    Introdotto dall’art. 1 del decreto legislativo n. 121 del 2011  si inserisce, a
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               tutela della biodiversità, anche l’art. 727-bis, comma primo, cod. pen., che puni-
               sce con la pena dell’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro
               chiunque, fuori dei casi consentiti, uccide cattura o detiene esemplari apparte-
               nenti ad una specie animale selvatica protetta sempre che l’azione non riguardi
               una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto altrettanto trascu-
               rabile sullo stato di conservazione della specie; orbene, appare del tutto evidente
               che con quest’ultima previsione il legislatore chiarisca la portata della norma in
               trattazione volta a tutelare non il singolo individuo, ma lo stato di conservazione
               della specie. Si tratta di figura di reato di danno, punita indistintamente a titolo
               di dolo o colpa, per la quale non è configurabile il tentativo. Inoltre, il comma 2
               dell’art. 1, d.lgs. n. 121, cit., stabilisce che, ai fini dell’applicazione dell’articolo in
               trattazione, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle
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               indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CEE  e nell’allegato I della diretti-
               va 2009/147/CE.
                    Da ultimo, con l’art. 15 d.lgs 5 agosto 2022, n. 135 recante Disposizioni di
               attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
               Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione
               di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti
               degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l’intro-
               duzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai
               sensi dell’ è stato introdotto all’art. 727-bis del codice penale il comma 3 che puni-
               sce con l’arresto e con l’ammenda, salvo che il fatto non costituisca più grave reato
               e fuori dai casi consentiti, chi viola i divieti di commercializzazione di cui all’articolo
               8, comma 2, del decreto del Presidente della repubblica 8 settembre 1997, n. 357


               50  Art. 30 comma 1 lett. B) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 che prevede “l’arresto da due a otto
                  mesi o l’ammenda da euro 774 ad euro 2.065 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o
                  uccelli compresi nell’elenco di cui all’articolo 2” ed art. 30 comma 1 lett. C) della legge 11 febbraio
                  1992, n. 157 che prevede “l’arresto da tre mesi ad un anno e l’ammenda da euro 1.032 ad euro
                  6.197 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camosco d’Abruzzo, muflo-
                  ne sardo”.
               51  Che ha attuato la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché la direttiva
                  2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle
                  navi.
               52  Direttiva 92/43/CEE del consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat
                  naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

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