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             penale, il nuovo art. 382-bis, rubricato “arresto in flagranza differita” ed in
             vigore a decorrere dal 9 dicembre 2023. Ora, com’è noto, l’istituto dell’arresto
             differito non è estraneo all’ordinamento, che ben conosce ipotesi in cui una
             tale forma di restrizione è consentita: si pensi, così, all’art. 8, comma 1-ter, legge
             n. 401/1989 (sugli interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clande-
             stine e sulla tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sporti-
             ve), come novellato dal d.l. n. 28/2003 (contenente disposizioni urgenti per
             contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive), volto
             a fare fronte alle violenze commesse durante gli eventi sportivi (ed in specie,
             calcistici); all’art. 14, comma 7-bis, d.lgs. n. 286/1998 (ad esempio, testo unico
             delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
             condizione dello straniero) introdotto per contrastare le violenze perpetrate dai
             soggetti trattenuti nei centri di permanenza per il reimpatrio o nelle strutture
             di primo soccorso e accoglienza; nonché, nell’art. 10, comma 6-quater, d.l. n.
             14/2017, convertito nella legge n. 48/2017 (con disposizioni urgenti in materia
             di sicurezza delle città), in relazione alle violenze accertate in presenza di più
             persone e/o nelle occasioni pubbliche .
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                  La vera novità sottesa alla disciplina del cosiddetto codice rosso rafforzato è
             quella di averlo inserito all’interno del codice di rito. L’opzione normativa ben si
             confà all’intera ratio e finalità di fondo perseguita dalla legge n. 168/2023. tra
             l’altro, com’è noto, l’istituto è stato ripreso, più di recente, nel d.l. n. 137 del 2024
             che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° ottobre 2024 per combattere la
             crescente violenza contro il personale sanitario e socio-sanitario.
                  A fronte dell’aumento esponenziale dei casi di gravi delitti contro la persona
             - ed in specie di omicidi - di genere e/o consumati in ambito familiare-affettivo,
             nonché, nell’ottica della tutela preventiva della vita e dell’integrità fisica delle per-
             sone vittime di violenza (sempre) di genere e/o domestica, il legislatore, chiamato
             nuovamente a intervenire in materia, ha ritenuto opportuno fornire alla polizia
             giudiziaria uno strumento efficace, tempestivo ed in grado di interrompere nella
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             loro progressione criminosa taluni reati di simile natura .

             1  Per un esauriente panoramica si rinvia, volendo, a B.  romano, A. Marandola,  Codice rosso,
               Seconda edizione aggiornata e integrata, Pisa, 2024.
             2  Cfr., F. S. Sofia, Contrasto alla violenza sulle donne e domestica (Legge n. 168/2023): gli interventi
               di maggior rilievo, in www.giuridicamente.com; S. Pascasi, Maltrattamenti non isolati per la fla-
               granza differita, in www.ntplusdiritto.ilsole24ore.com; F. Giunchedi, Nota sub art. 382-bis c.p.p.,
               in Codice di procedura penale commentato on-line, a cura di A. Gaito, Milano; G. Negri, op. cit.;
               G. Amato, Un istituto dall’applicazione definita, così la vittima di abusi è già tutelata, in Guida
               al Diritto, n. 19/2024, p. 94 e Strumenti cautelari d’urgenza, arresto differito e via dalla casa, in
               ibidem, n. 46/2023, p. 78; B. Malusardi, op. cit., p. 11; L. Morelli, C. riefoli, Il nuovo “codice

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