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L’ArreSTo IN fLAGrANzA DIfferITA NeLLA NUovA LeGGe SULLA vIoLeNzA DI GeNere
La misura precautelare è tesa, infatti, ad ampliare le maglie dell’arresto
“posticipato”.
La misura cautelare d’urgenza costituisce un mezzo di tutela della persona
offesa e altri soggetti che si colloca entro la sfera di operatività tratteggiata all’art. 13,
comma 2, e comma 3 Cost., quale norma di rango sovraordinato tesa a conferire
all’autorità di pubblica sicurezza il potere di adottare provvedimenti (restrittivi)
provvisori, in casi eccezionale, di necessità e urgenza, che nel caso di specie è quella
orientata ad arginare le condotte e la protrazione di taluni atti o violenze al fine di
proteggere primari interessi di pari rilievo costituzionale e evitare l’ulteriore
escalation dell’aggressività manifestata dal (ritenuto) autore dei fatti. il provvedi-
mento provvisorio così adottato deve essere, come per regola generale, comuni-
cato anch’esso alla autorità giudiziaria, tanto che, se non viene poi convalidato, si
intende revocato ed inefficace.
Detto con differenti parole, siamo dinnanzi ad uno strumento in ogni caso
sottoposto alla convalida da parte di un giudice che, nel relativo giudizio, potrà
sempre agevolmente verificare la sussistenza (o meno) delle condizioni prescritte
ex lege in funzione della sua operatività.
L’art. 382-bis c.p.p. subordina la praticabilità dell’arresto differito al ricor-
rere di specifici e tassativi presupposti (di natura sia storico-fattuale che proces-
suale), i quali devono ricorrere congiuntamente affinché la misura precautelare
possa dirsi legittima.
Più nel dettaglio, il comma unico dell’articolo in commento, mediante
l’inserimento nel codice di procedura penale dell’articolo 382-bis, prevede che si
consideri comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazio-
ne video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da
dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga ine-
quivocabilmente il fatto, risulti aver commesso il reato di violazione dei provve-
dimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai
luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.), ovvero di maltratta-
menti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) o di atti persecutori (art. 612-
bis c.p.). L’arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario all’identi-
ficazione dell’autore e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. Occorre
precisare che l’arresto in flagranza differita risulterebbe consentito, in ragione
rosso” e il difficile bilanciamento fra la tutela della persona offesa e la presunzione di innocenza, in
www.studiomorelli.legal; L. Algeri, L’arresto in flagranza differita per reati di violenza di genere
e domestica, in Dir. pen. e proc., n. 2/2024, p. 181; F. M. M. Bisanti, Nota a sentenza (Cass. n.
16668 del 19 aprile 24), in De Iustitia, 2024, p. 1. V., anche, Cass. Sez. Vi, 19 aprile 24 (ud. 20
marzo 24), n. 16668.
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