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L’ArreSTo IN fLAGrANzA DIfferITA NeLLA NUovA LeGGe SULLA vIoLeNzA DI GeNere




               o, anche, di un impianto di videosorveglianza - quel che conta è che il documento
               si sostanzi in un filmato, in immagini o fotogrammi che riprendono, registrano,
               ovvero, riproducono il fatto di reato, immortalandone la concreta verificazione.
                    Assimilata alla suddetta documentazione è ogni altra documentazione otte-
               nuta con dispositivi di comunicazione informatica o telematica.
                    Nella categoria rientra, ad esempio, il report del braccialetto elettronico, al
               pari di tutto ciò che si può ottenere con l’utilizzo di un computer o di un telefono,
               fisso o mobile che sia, ma anche le telefonate effettuate dall’indagato alla vittima
               con annesso riconoscimento vocale; i tabulati telefonici attestanti conversazioni
               intercorse fra indagato e persona offesa o i registri delle chiamate fatte e/o perse.
                    Con particolare riguardo ai telefoni cellulari, è analogamente consentito
               riferirsi alla condivisione della posizione geografica, alla localizzazione dell’appa-
               recchio dell’indagato in una cella vicina alla casa della vittima, nonché, alla varie-
               gata messaggistica (scritta o vocale), partita dal telefono dell’autore del reato e
               pervenuta su quello della persona offesa, per il tramite di e-mail, sms, whatsapp,
               chat o social.
                    La documentazione appare essenziale non essendo possibile procedere sulla
               scorta della (sola) denuncia della p.o., delle sommarie informazioni testimoniali
               della medesima vittima e/o di terze persone presenti nell’immediatezza del fatto,
               o, ancora, grazie ad altre fonti di prova . Vi è, in effetti, sempre bisogno - in
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               assenza di un’immediata ed autonoma percezione dell’elemento materiale del
               reato - di un sostegno documentale comunque capace di fornire un contributo
               probatorio oggettivo : al fine di bilanciare in modo equo i contrapposti interessi
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               in gioco, l’art. 382-bis c.p.p. impone che la documentazione determinante per
               l’arresto venga legittimamente ottenuta, con monito valevole, sia, per la persona
               offesa dal reato, sia per la polizia giudiziaria che procede nel caso concreto .
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                    in sostanza, l’acquisizione documentale deve avvenire nel rispetto della legge,
               ed in specie, della normativa sulla protezione e trattamento dei dati personali (per
               finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati, nonché,
               di esecuzione delle sanzioni penali).
                    Al riguardo si ricorda la recente decisione della Cassazione secondo cui è
               sempre necessario, sono inutilizzabili gli screen-shot eseguiti sul telefono dell’inda-
               gato dalla polizia giudiziaria, anche con il consenso dello stesso, in assenza del
               decreto dell’autorità giudiziaria.

               11  Si pensi, ad esempio, ai referti medici rilasciati in relazione alle lesioni subite (cfr., C. Parodi, op. cit.).
               12  Cfr., L. Algeri, op. cit., p. 181.
               13  Cfr., C. Parodi, op.e loc. ult. cit.

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