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ma sulle indicazioni di terze persone, pur presenti ai fatti, o su dichiarazioni con-
fessorie dello stesso accusato, si richiede un apprezzamento di elementi probatori
estranei alla ratio dell’istituto. La Corte aveva pure escluso lo stato di flagranza
qualora l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato
iniziato, non già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti, ma per effetto
e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi. il Collegio aveva anche
avuto occasione di precisare che lo stato di “quasi flagranza” presuppone una cor-
relazione tra l’azione illecita e l’attività di limitazione della libertà che, pur supe-
rando l’immediata individuazione dell’arrestato sul luogo del reato, permetta
comunque la riconduzione della persona all’illecito sulla base della continuità del
controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i quali si pongono al suo insegui-
mento, non rilevando che siano le persone offese o gli agenti di polizia. tenuto
conto dello sbarramento segnato dalla Cassazione, la legge consente ora alla p.g.
di intervenire alle delineate condizioni in quanto il reo si considera comunque in
stato di flagranza: la flagranza differita è una nuova (terza) ipotesi di flagranza.
Nei casi introdotti dall’art. 382-bis c.p.p., a parte (forse) il nesso eziologico,
reato ed arresto (del suo autore), non si collocano in un medesimo contesto di
spazio e di tempo.
La polizia giudiziaria viene, dunque “ diversamente” in contatto con il fatto
criminoso, atteso che osserva e constata, non tanto il reato, quanto la documen-
tazione idonea a comprovarlo insieme alle altre fonti di prova disponibili.
Per quanto i primi commentatori abbia attribuito ai suddetti documenti il
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carattere della “autoevidenza”, verosimilmente per accentuarne la forza probato-
ria, è da ritenersi a nostro avviso preferibile la opposta opinione di chi , sullo spe-
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cifico punto, ha riconosciuto ai medesimi atti una attitudine dimostrativa in
genere - ma, non sempre - autonoma, talvolta necessitando di altre fonti di prova
a supporto.
4. Natura e qualità della documentazione “autoevidente”
Preme in questa sede richiamare le diversificate tipologie di documenti con-
template dalla norma di riferimento.
Utile al tal fine può essere, anzitutto, la documentazione video e/o fotogra-
fica: a prescindere dallo strumento di derivazione - potendo trattarsi, oltre che
delle tradizionali cineprese e macchine fotografiche, di un semplice smartphone,
9 V., L. Della ragione, Le nuove misure pre-cautelari: l’arresto in fraglanza e l’allontanamento
d’urgenza dalla casa familiare, in B. romano, A. Marandola, Codice rosso. Seconda edizione
aggiornata e integrata, Pisa, 2024.
10 Cfr., C. Parodi, Il nuovo codice rosso: l’arresto differito, in www.ius.giuffrefl.it.
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