Page 82 - Rassegna 2025-1
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della modifica apportata all’articolo 387-bis c.p. dall’articolo 9 della l. n. 183 del
2023, anche nei casi di violazione degli ordini di protezione o di analoghi prov-
vedimenti adottati in sede civile. La scelta è andata, dunque, verso le più comuni
e diffuse manifestazioni di violenza di genere e/o domestica.
2. Inquadramento generale
Nella consapevolezza che, a fronte dei reati da codice rosso rafforzato, la
polizia giudiziaria non sempre si ritrova nelle condizioni normativamente pre-
scritte per poter procedere nell’immediato all’arresto del presunto colpevole, il
legislatore, attraverso la disposizione di cui all’art. 382-bis c.p.p., ha previsto e
consentito - al ricorrere di determinati presupposti - l’arresto in flagranza differi-
ta, anche detto “ritardato”, ovvero, protratto nel tempo .
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La fattispecie di solito si realizza laddove, al momento dell’intervento della
p.g., l’autore del delitto già si è allontanato dalla scena del crimine, ragione per la
quale la stessa p.g. abbisogna di un maggiore margine temporale per identificare
il soggetto attivo del reato e/o per accertare con compiutezza il reato commesso.
in simili circostanze, la legge concede allora un termine massimo di 48 ore,
dalla commissione del fatto, per (alla fine, altresì) eseguire l’arresto.
Si richiede, però, che a tale risultato si addivenga sulla base di una documen-
tazione - offerta dalla persona offesa o comunque acquisita dalla polizia giudizia-
ria - idonea a ricostruire il reale evolversi, sul piano naturalistico, degli eventi posti
in essere nelle antecedenti quarantotto ore, e, per l’effetto, capaci di ingenerare
negli operanti il convincimento in ordine alla responsabilità penale di un ben
identificato soggetto per il reato sotto indagine.
Per essere più precisi, la documentazione de qua deve fornire la prova
(quasi) certa della commissione del fatto criminoso e della sua riferibilità ad una
persona (presunto) autore del reato perciò (seppure in ritardo) da arrestare .
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3. Rapporto con l’arresto “immediato” ex art. 382 c.p.p.
Di particolare interesse è il tema relativo ai rapporti intercorrenti fra il neo
arresto in flagranza differita e il tradizionale arresto in stato di flagranza ai sensi
dell’art. 382, comma 1, c.p.p.
in coerenza con il significato etimologico del verbo “flagrare” (da intendersi
equivalente ad ardere, fiammeggiare o consumare attraverso combustione), la
3 Cfr., G. Amato, op. cit., p. 78; B. Malusardi, op. cit., p. 11; F. Piccioni, op. cit.
4 Cfr., L. Algeri, op. cit., p. 181; A. Sorgato, op. cit., p. 1; G. Negri, op. cit.; B. Malusardi, op. cit.,
p. 11; F. Giunchedi, op. cit.; G. Amato, op. cit., p. 94.
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