Page 83 - Rassegna 2025-1
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L’ArreSTo IN fLAGrANzA DIfferITA NeLLA NUovA LeGGe SULLA vIoLeNzA DI GeNere




               richiamata norma codicistica statuisce che è in stato di flagranza (anzitutto) chi
               viene colto nell’atto di commettere il reato. Si tratta della cosiddetta flagranza
               propria o in senso stretto, caratterizzata dalla simultaneità fra commissione del-
               l’illecito penale e sorpresa da parte della polizia giudiziaria , tanto che, quando si
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               realizza l’intervento restrittivo della libertà, la condotta di reato è ancora in itine-
               re, ovvero, nel suo dinamico accadere.
                    L’art. 382 c.p.p. prosegue ritenendo in stato di flagranza (anche) chi, subito
               dopo il reato, è inseguito (dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre
               persone), oppure, è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia
               commesso il reato immediatamente prima. La flagranza, lo si ribadisce, presume
               la cattura a seguito di inseguimento o il fatto di essere colti di sorpresa nel posses-
               so di cose (o tracce di reato) inequivocabilmente collegate con la persona dell’in-
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               dagato . integrato lo stato di flagranza ex art 382 c.p.p., si giustifica l’arresto per il
               nesso di contestualità o contiguità eziologica e il fattore spazio-temporale fra il
               reato, il suo autore e la misura precautelare.
                    in tal caso, la polizia giudiziaria, avendo una percezione autonoma, diretta
               ed immediata della condotta criminosa (ad esempio, dell’elemento materiale del
               reato), matura la convinzione di una altissima probabilità, se non certezza , che
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               l’arrestato sia colpevole, e, quindi, responsabile del fatto oggetto di constatazione
               ed osservazione .
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                    Sul punto sono intervenute le Sezioni unite che hanno dato l’interpretazio-
               ne più genuina dell’art. 13 Cost., chiarendo che la regola è la libertà personale e
               l’eccezione è la sua privazione, la quale, pertanto, non può essere estesa oltre i casi
               tassativamente stabiliti dalla legge. in applicazione di tale principio, le Sezioni
               Unite hanno stabilito che non può ammettersi l’arresto in flagranza, dopo un
               inseguimento sulla base di informazioni della vittima o di terzi, anche se fornite
               nella immediatezza del fatto. in altri termini non è considerato legittimo l’arresto
               in flagranza qualora mancasse in chi vi procedeva la immediata ed autonoma per-
               cezione delle tracce del reato e del loro collegamento con l’indagato (così detta quasi
               flagranza), osservando che nel caso in cui la individuazione del soggetto attivo del
               reato si fondi, non sulla diretta percezione dei fatti da parte di chi opera l’arresto,



               5  Cfr., L. Algeri, op. cit., p. 181.
               6  Cfr., S. Pascasi, op. cit. e L. Algeri, op. cit., p. 181.
               7  Da qui l’utilizzo ampiamente diffuso della locuzione “evidenza probatoria”.
               8  Cfr., Cass. Sez. Vi, 19 aprile 24 (ud. 20 marzo 24), n. 16668. Per la dottrina, si vedano: L. Algeri,
                  op. cit., p. 181; F. Giunchedi, op. cit.; G. Negri, op. cit.; F.M.M. Bisanti, op. cit., p. 1; S. Pascasi,
                  op. cit.; G. Amato, op. cit., p. 94.

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