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                  Molto spesso, infatti, la polizia allega gli screenshot del contenuto del telefo-
             no della persona fermata o arrestata, con il consenso espresso, da quest’ultima
             rilasciato, senza avviso della facoltà di farsi assistere da un avvocato oltre che della
             legittimità di un eventuale diniego: una tale prassi non è più consentita se non
             attraverso l’indicato passaggio procedurale. La Suprema Corte ha, al riguardo,
             richiamato la recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea causa
             C-548/21, Bezirkshauptmannschaft Landeck .
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                  Sullo sfondo rimane aperta, invece, la questione circa il carattere tassativo o
             meno dell’indicazione normativa ovvero è incerto se in essa possono venir ricom-
             presi altri strumenti o mezzi non elencati o altre modalità di apprensione: lo
             scopo e la ratio della norma dovrebbero indurre verso una soluzione di segno
             positivo.
                  Dalla documentazione acquisita inequivocabilmente deve emergere il fatto
             e chi ne risulta autore. invero essi debbono consentire di ritenere : in primo luogo
             ipotizzabile il fatto reato, o, se si preferisce, far emergere l’intervenuta sua com-
             missione; in secondo luogo la sua riferibilità alla persona da arrestare.

             5. Segue: l’esecuzione “tempestiva” dell’arresto
                  L’art. 382-bis c.p.p. fissa, poi, un termine entro il quale l’arresto differito
             deve essere compiuto ai fini della sua successiva convalida: l’intera attività,
             necessaria anche per l’identificazione dell’autore del fatto (ove non già indivi-
             duato) - non può superare le 48 ore dalla commissione del medesimo fatto di
             reato.
                  Si è in dottrina discusso della ragionevolezza di un simile sbarramento tem-
             porale, ma a chi l’ha negata, sul rilievo che potrebbero talora non bastare le
             (poche) ore a disposizione per riscontrare un fatto realizzabile in qualsiasi (e spes-
             so anche differenziato) contesto di luogo (e di tempo), è agevole controdedurre
             che il (significativo) termine di legge non pare possa essere ulteriormente dilazio-
             nato, pena snaturarsi l’essenza stessa dell’istituto precautelare.

             6. Le prime difficoltà applicativa: la natura dei reati
                  Sulla scorta dei menzionati presupposti deve dirsi che praticabilità dell’arre-
             sto differito risulta problematica nelle ipotesi del cosiddetto reato abituale previ-
             ste dall’art. 382-bis c.p.p., vuoi che si tratti di maltrattamenti contro familiari e
             conviventi, ai sensi dell’art. 572 c.p., vuoi che ci si confronti con gli atti persecu-
             tori di cui all’art. 612-bis c.p.


             14  Cass. Sez. Vi, 20 novembre 2024, n. 1269.

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