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L’ArreSTo IN fLAGrANzA DIfferITA NeLLA NUovA LeGGe SULLA vIoLeNzA DI GeNere
Ed in effetti, in relazione a simili fattispecie, sostanziandosi la condotta
materiale in più atti, compiuti in diversi contesti spazio-temporali pur sempre fra
di loro collegati da un nesso causale, nonché, avvinti da una unitaria intenzione
criminosa - difficilmente la documentazione acquisita dalla polizia giudiziaria è in
grado di dimostrare quella condotta nella sua completezza.
Si vuole dire che, essendo la predetta documentazione di solito riferita al
singolo episodio poco prima verificatosi, ovvero, nella generalità dei casi non
riproducendo essa in modo integrale la condotta di reato, per procedersi all’arre-
sto differito bisognerà giocoforza colmare le lacune inerenti - nell’ipotesi di mal-
trattamenti - alla (condotta di) reiterata sopraffazione con la denuncia e le even-
tuali ulteriori dichiarazioni della persona offesa. Ciò perché, a fronte di una mera
frazione di condotta documentata, la misura precautelare si giustifica solo se
l’episodio rappresentato si presenta come l’ultimo anello di una catena delittuosa
di atti violenti e/o lesivi in precedenza commessi.Ne discende che l’ultima frazio-
ne di condotta riscontrata deve porsi in continuità con gli atti violenti e/o lesivi
in precedenza commessi e denunciati dalla persona offesa.
Ed allora, se, nelle ipotesi dei reati abituali ex lege richiamati, “arresto ordi-
nario” ed “arresto differito” in questi termini tra di loro si raccordano, non è poi
forse così ardito sostenere che, in quelle situazioni, le diverse tipologie di arresto
finiscono in realtà per sovrapporsi, potendo essere indifferentemente azionate a
seconda che la polizia giudiziaria privilegi l’aspetto “percettivo” o “documentale”
della vicenda.
7. Convalida e poteri del giudice
Quanto al giudizio di convalida a cui, anche l’arresto differito, deve essere
sottoposto, il rinvio va a quanto dispone l’art. 391 c.p.p. ove si prevede che il giu-
dice provvede alla convalida della misura precautelare (solo) se sono stati rispet-
tati i termini previsti dalla legge e l’arresto è stato legittimamente eseguito 15.
Sotto quest’ultimo profilo, al pari delle altre ipotesi di arresto, si deve rite-
nere che l’autorità giudiziaria sia chiamata a valutare - ex ante - la correttezza
dell’operato della polizia giudiziaria, secondo canone della ragionevolezza,
ovvero, sulla base degli elementi rilevanti conosciuti (o conoscibili con l’ordi-
naria diligenza), documentati o altrimenti provati (ad esempio, attraverso la
denuncia e le dichiarazioni della persona offesa) al momento di esecuzione
della misura.
15 F. Menditto, Contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica: le linee guida della
Procura di Tivoli per l’applicazione della l. 168/2023, in www.Sistemapenale.it.
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