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DOTTrINA




             relativa alla fauna selvatica di interesse comunitario che richiede una protezione
             rigorosa; tale norma - anche per prevenire la trasmissione delle malattie degli anima-
             li all’uomo e ridurre il rischio di focolai di zoonosi - vieta il possesso, lo scambio e la
             commercializzazione di esemplari di specie protette, meglio indicate  dalla norma,
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             prelevati dall’ambiente naturale salvo quelli lecitamente prelevati prima dell’entrata
             in vigore della citata normativa, reato configurabile, nel caso di specie e a differenza
             del comma 1 dell’art. 727-bis, anche nel caso che la condotta in questione riguardi
             un solo esemplare.

















































             53  Allegato D al DPr 8 settembre 1997, n. 357.

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