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DOTTrINA
relativa alla fauna selvatica di interesse comunitario che richiede una protezione
rigorosa; tale norma - anche per prevenire la trasmissione delle malattie degli anima-
li all’uomo e ridurre il rischio di focolai di zoonosi - vieta il possesso, lo scambio e la
commercializzazione di esemplari di specie protette, meglio indicate dalla norma,
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prelevati dall’ambiente naturale salvo quelli lecitamente prelevati prima dell’entrata
in vigore della citata normativa, reato configurabile, nel caso di specie e a differenza
del comma 1 dell’art. 727-bis, anche nel caso che la condotta in questione riguardi
un solo esemplare.
53 Allegato D al DPr 8 settembre 1997, n. 357.
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