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DOTTrINA
Fattispecie penale contravvenzionale, punita quindi indistintamente a tito-
lo di dolo o colpa, l’abbandono si configura quando l’animale è lasciato solo,
senza che nessuno si prenda cura dello stesso sostanziandosi nel “distacco volon-
tario dell’animale domestico che, come ad esempio nel caso del cane, è per la sua
stessa natura capace di affezione all’uomo e al contempo bisognevole di accudi-
mento specie se in tenera età, viene improvvisamente a trovarsi in condizioni che
ne mettono a repentaglio la sua stessa possibilità di sopravvivenza” . Il legislatore
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estende tale reato anche alle condotte di abbandono nei confronti di animali (sel-
vatici, ndr) che hanno acquisito abitudine di cattività ovvero esemplari che, nati
e e/o cresciuti in condizioni ambientali controllate non sarebbero in grado di
sopravvivere, nel loro ambiente naturale, senza il supporto dell’uomo.
12.Altre norme in materia di uccisione di animali: la Legge 11 febbraio
1992, n. 152 e l’art. 727-bis del codice penale
Nel quadro della cornice legislativa sopra delineata si inseriscono due
norme sottese a tutelare in modo diretto, seppur attraverso fattispecie di tipo
contravvenzionale, la biodiversità intesa come diversità/variabilità degli organi-
smi viventi . La prima, meno recente, è introdotta dalla legge 11 febbraio 1992,
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n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio” la cui ratio è quella di tutelare, nell’interesse della comunità nazionale
ed internazionale, la fauna selvatica che, nel corso degli anni, da res nullius, quale
era considerata, si è trasformata in res communis, patrimonio indisponibile della
comunità e quindi dello Stato . La legge, in attuazione di norme sovranazionali
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quali convenzioni internazionali e direttive europee , regola l’esercizio venatorio
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46 Condizione questa che si verifica anche quando l’abbandono degli animali avvenga davanti ad un
canile il cui addetto ne abbia rifiutato l’accettazione, posto che tale rifiuto, a meno di non integra-
re un illecito in difetto delle condizioni legittimanti la mancata presa in consegna, non assicura in
alcun modo a colui che si disfa dell’animale che la struttura se ne possa prendere cura in sua vece.
Deve perciò ritenersi al contempo integrato l’elemento soggettivo, costituito dalla libera e
cosciente volontarietà della condotta di abbandono, rivelatore dell’indifferenza nei confronti
degli animali da parte del soggetto con il quale convivono (Cass. Pen. III n. 49471 del 29 dicembre
2022).
47 Il termine biodiversità (traduzione dall’inglese biodiversity, a sua volta abbreviazione di biological
diversity) è stato coniato nel 1988 dall’entomologo americano Edward O. Wilson mentre la
Convenzione ONU di rio de Janeiro del 1992 sullo sviluppo sostenibile definisce la biodiversità
come la varietà e variabilità degli organismi viventi e dei sistemi ecologici in cui essi vivono, evi-
denziando che essa include la diversità a livello genetico, di specie e di ecosistema.
48 Art. 1 legge 11 febbraio 1992, n. 157.
49 Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e
della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503,
direttiva 2009/147/UE (già 79/409/CEE) concernente la protezione degli uccelli selvatici.
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