Page 71 - Rassegna 2025-1
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OsservAzIOnI sUlle nOrme A PrOTezIOne DeglI AnImAlI.
                                 UnO sgUArDO Al bene gIUrIDIcO DI cATegOrIA




               Cost.  introducendo l’obbligo per lo Stato di procedere alla “tutela degli anima-
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               li” .
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                    La parte dell’art. 9 Cost. che chiama il legislatore a disciplinare i modi e le
               forme di tutela degli animali è apparsa fin da subito a dir poco rivoluzionaria e
               nella sua funzione e nella sua formula, portando per la prima volta gli animali
               (non umani) nella Costituzione .
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                    È molto significativo che nel testo dell’art. 9 Cost., gli animali non siano
               considerati soltanto come meri componenti dell’ambiente, dell’ecosistema, o
               della fauna che forma la biodiversità nonostante non vi sia alcun dubbio che gli
               animali siano parte, così come lo è del resto anche la specie umana, e dell’am-
               biente, e della biodiversità e, ugualmente, dell’(degli) ecosistema(i) - ma che essi
               emergano (anche) come diretti destinatari di un obbligo di tutela da parte del
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               legislatore .
               31  Art. 9 Costituzione (Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (in G.U. 22 febbraio 2022,
                  n.44): La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela
                  il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. (Tutela l’ambiente, la biodiversità e
                  gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi
                  e le forme di tutela degli animali).
               32 Patrizia Vipiana, la protezione degli animali nel nuovo art. 9 cost., in www.dpceonline.it, 2022, 2,
                  1111 ss.
               33  Fabrizio Barzanti, la tutela del benessere degli animali nel Trattato di lisbona in rivista Dir. Un.
                  eur., fasc. 1, 2013, pag. 49 b., Giappichelli. L’autore fa notare che la tutela giuridica del benessere
                  degli animali in quanto esseri senzienti rappresenta, senza dubbio, una delle più felici novità
                  acquisite, nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione europea (UE; o, semplicemente, l’Unione),
                  con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Difatti, il nuovo art. 13 TFUE così dispone: nella
                  formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca,
                  dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli
                  stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in
                  quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le
                  consuetudini degli stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni
                  culturali e il patrimonio regionale. Benché, come accennato, l’art. 13 TFUE si presenti formal-
                  mente come una novità introdotta dal Trattato di Lisbona, in realtà, sostanzialmente, esso affon-
                  da le sue radici in preesistenti norme di simile tenore, già afferenti ai Trattati istitutivi, ed in par-
                  ticolare al Trattato che istituisce la Comunità economica europea (TCEE; poi Trattato che isti-
                  tuisce la Comunità europea, o TCE). Le vicende che hanno preceduto la stesura dell’art. 13
                  TFUE sono inquadrabili in quattro successive tappe. Quanto all’inquadramento della norma di
                  cui all’art. 13 TFUE, occorre anzitutto rilevare che la ratio della stessa è quella di sancire il valore
                  del benessere degli animali considerati come esseri senzienti e di far sì ch’esso trovi ampio ricono-
                  scimento ed effettiva tutela in tutte le iniziative intraprese in materia di agricoltura, pesca, traspor-
                  ti, mercato interno, ricerca e sviluppo tecnologico, e di spazio. Detto valore, dunque, costituisce
                  al tempo stesso un obiettivo verso il quale deve tendere non solo la formulazione di opportune
                  politiche europee (e di riflesso, di misure legislative o regolamentari, o perfino di soft-law) negli
                  ambiti menzionati, ma anche l’efficace attuazione e applicazione delle stesse, tanto da parte della
                  UE che degli Stati membri quando operano in detti ambiti.
               34  Diana Cerini, Elisabetta Lamarque, la tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della costituzione,
                  in federalismi.it, in https://www.federalismi.it, 2023.

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