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Degno di menzione quanto alla portata innovativa il decreto legge n. 14 del
2017, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” cosid-
detto decreto Minniti dal nome dell’allora ministro dell’interno proponente, che
ha introdotto la possibilità di avvalersi anche nelle città dell’istituto del “daspo
urbano” . Vengono dunque ridisegnati nuovi confini urbani, restringendo lo
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spazio accessibile e allontanando dai quartieri centrali le frange più pericolose
della società. Emerge ictu oculi il ruolo assunto dal decoro, come uno degli ele-
menti costitutivi della nozione di sicurezza urbana.
Del 2018 è, invece, l’iniziativa dell’allora Prefetto di Bologna, matteo
Piantedosi, di emettere un’ordinanza ex art. 2 TULPS, con la quale vietava per sei
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mesi lo stazionamento in talune aree designate, dette zone rosse, a particolari cate-
gorie di soggetti che avrebbero potuto ostacolare l’accessibilità e la fruizione al resto
della collettività, con comportamenti ritenuti incompatibili con la vocazione di tali
spazi. Sulla scorta di quanto disposto per il capoluogo emiliano, l’anno dopo il
Prefetto di Firenze, Laura Lega, promanò un’ordinanza di contenuto equivalente,
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che estendeva la medesima misura a vaste aree della città per un periodo di tre mesi.
A finire nel mirino delle ordinanze succitate chiunque sia stato denunciato
dalle forze di polizia per attività illegali, in particolare in materia di stupefacenti
(artt. 73, 74 del DPr 309/90), reati contro la persona (artt. 581, 582, 588, 590
c.p.), danneggiamento di beni (art. 635 c.p.), nonché contestazioni per violazioni
della normativa sul commercio su aree pubbliche (artt. 28 e 29 del d.lgs. n.
114/1998); in aggiunta, per la sola città di Bologna, si considera parimenti
responsabile anche chi sia identificato in loro compagnia .
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5 Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, in legge 18 aprile 2017, n.
48. L’art. 9, in particolare, prevede la possibilità di adottare misure di allontanamento analoghe a
quelle già vigenti per contrastare episodi di violenza nelle manifestazioni sportive, introdotte dalla
Legge n. 401 del 13 dicembre 1989.
6 Prefetto di Bologna, Prot. 3470-bis/2018 Area 1 o.S.P., 14 dicembre 2018.
7 Prefetto della Provincia di Firenze, Prot. interno n. 0052287, 9 aprile 2019.
8 Entrambe le ordinanze si chiudono con la minaccia di sanzioni penali che possono configurarsi a
seguito della mancata osservanza delle prescrizioni imposte: “Le eventuali violazioni […] potranno
rilevare anche sotto il profilo della configurazione di illeciti di natura penale, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 17 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al r.D. n. 773 del 18 Giugno
1931 [“Le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od
una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l’arresto fino
a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206; comma 2, con le stesse pene sono punite […], le con-
travvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distacca-
ti di pubblica sicurezza o sindaci] e/o dell’art. 650 del Codice Penale [“Chiunque non osserva un
provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o
d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato […] con l’arre-
sto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206]”.
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