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LA neceSSiTà di UnA efficienTe GovernAnce Per LA TUTeLA deLLA civiLe convivenZA
La disposizione testé richiamata trova il suo fondamento nell’art. 117,
comma 2, lett. h, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza
esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza. L’efficacia di tali strumenti
normativi dipende, pertanto, dalla capacità di garantire una governance efficiente
e bilanciata, in grado di rispondere concretamente e tempestivamente alle esigen-
ze di sicurezza, certamente di primaria importanza, senza tuttavia compromettere
i diritti e le libertà fondamentali degli individui costituzionalmente sanciti.
orbene, essenziale risulta essere la preventiva condivisione dei presupposti
che ne motivano l’adozione in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicu-
rezza pubblica con il coinvolgimento, ove la situazione lo richieda, di tutte le
componenti pubbliche e/o private di volta in volta interessate.
2. Strumenti per la sicurezza nelle città: zone rosse e daspo urbano
in nome dei valori preminenti di sicurezza e ordine pubblico negli ultimi
anni è stato approntato un piano piuttosto eterogeneo di interventi, normativi,
amministrativi, altri ancora di indirizzo, che ha trasformato significativamente il
modo di contrastare fenomeni ritenuti un ostacolo alla convivenza civile e allo
sviluppo armonioso delle comunità urbane, promuovendo un nuovo modello di
governance urbana basato sul coordinamento e la cooperazione tra i vari attori
coinvolti.
La crescente attenzione dei legislatori al tema, ha trovato dapprima espres-
sione nella direttiva del Ministro dell’interno per le manifestazioni nei centri
urbani e nelle aree sensibili, roma, 26 gennaio 2009, nota come direttiva
Maroni con la quale, date le frequenti marce di protesta con cortei nei centri sto-
rici, si invitavano i prefetti, di concerto con i sindaci, e con l’avvallo del Comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ad intervenire per “sottrarre alcu-
ne aree alle manifestazioni”, “prevedere, ove necessario, forme di garanzia per gli
eventuali danni”, e “altre indicazioni per lo svolgimento delle manifestazioni”.
in seguito, il Prefetto di Torino ricorreva direttamente allo strumento di cui
all’art. 2 TULPS, con il ciclo di ordinanze, con le quali, a partire dal 22 giugno 2011,
assegnava al controllo delle forze di polizia l’area adiacente al cantiere del Nuovo
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collegamento ferroviario Torino-Lione , limitandone l’accesso e la circolazione.
il provvedimento, dall’implicito intento repressivo volto a sfiancare il movi-
mento No Tav, negli anni successivi è stato reiterato per ben quarantanove volte
sino al 2022, seppur con qualche differenza in ordine alla zona interdetta e agli
orari, in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.
4 ordinanza, n. Gab. 2010000723/Area i ord. E Sic. Pub.
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