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DoTTRINA




             e delle problematiche ecologiche vessanti il nostro pianeta .
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                  Numerosi pensatori, negli anni, hanno evidenziato l’esigenza di un ripensa-
             mento etico e teorico della dimensione naturale. Difatti, l’uomo - ignorando il sé
             ecologico  - è autore e anticipatore di problemi strutturali per il nostro pianeta,
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             non delimitabili, secondo alcuni, né spazialmente né temporalmente . oggi che
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             l’ambiente assurge a dignità giuridica, oltre che di scienza, il Paese sembra impe-
             gnato in una rivoluzione culturale attraverso cui attribuire reale significato alle
             neo-disposizioni costituzionali. La riforma introdotta con la L. Cost. n. 1/2022,
             con cui il lessico della Carta ha accolto nuove locuzioni, come quella di “biodiver-
             sità” ed “ecosistemi” ha spostato il confine dogmatico ben oltre l’orizzonte effetti-
             vo, invocando lo studio di problematiche ulteriori . È opportuno ricordare che la
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             prima formalizzazione giuridica di “ambiente”, in Italia, risale al 1979, quando
             una pronuncia alla Cassazione  ne riconobbe il valore di patrimonio condiviso
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             dai singoli individui. Seguì, pochi anni dopo, una pronuncia della Corte
             Costituzionale, ad avviso della quale la natura rappresenta un elemento determi-
             nativo della qualità della vita, costituendo un valore primario e secondario.
                  Tuttavia, la vera svolta progressista per garantire il rinnovamento costituziona-
             le è contenuta nella locuzione “nell’interesse delle generazioni future” che attribuisce
             ai consociati una responsabilità intergenerazionale, non ignota al diritto pubblico.
             Tornando al punctum dolens di questa riflessione, occorre evidenziare che il sostrato
             etico che sostiene i principi ambientali del nostro ordinamento subisce una profon-
             da incrinatura quando le filiere agroalimentari restano contrassegnate dai reati in
             materia di caporalato. Si sviluppa qui il più didattico dei paradossi giuridici, giacché
             all’acquisita consapevolezza del valore ambientale, corrisponde la (inversamente pro-
             porzionale) trascuranza della persona  e dei suoi diritti inviolabili.
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             16  m. Andreozzi, Introduzione, in Id. (a cura di), etiche dell’ambiente. Voci e prospettive, milano,
               2012, p. 24. Per una panoramica sulle possibili definizioni e obiettivi dell’etica ambientale, anche,
               dello stesso autore, Le sfide dell’etica ambientale. Possibilità e validità delle teorie morali non-
               antropocentriche, milano, 2015, 38-42.
             17  A. Naess, Self-realization. an ecological approach to Being in the World, in George Sessions (ed.),
               deep ecology for the Twenty-first century, Boston and London, 1995, pp. 225-239, richiamato da
               C. Atzeni, L’etica ambientale tra diritto, crisi ecologica e libertà fondamentali: profili giuridico-
               filosofici, Federalismi.it, 2024, n. 2, p. 2.
             18  Si veda al riguardo, U. Beck, La società del rischio, Roma 2000.
             19  Si consiglia la bella riflessione di m. C. Carbone, Le parole sono importanti. La configurazione del-
               l’ambiente come valore generale attraverso l’aggiornamento del lessico costituzionale, 2023, n. 2.
             20  Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 9 marzo 1979, n. 1463; Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 6 ottobre 1979, n. 5172.
             21  L. Torsello, Persona e lavoro nel sistema cedU. diritti fondamentali e tutela sociale nell’ordina-
               mento multilivello, Bari, 2019.

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