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DoTTRINA
Certo era (ed è tuttora) che l’elasticità del modello interinale non si adatti sic et
simpliciter alle spinosità del lavoro agricolo, fisiologicamente votato a illecite stru-
mentalizzazioni. Il cortocircuito teorico e giuridico, in cui l’ordinamento sembrava
incappare, è stato superato dal legislatore attraverso la formulazione dell’art. 1,
comma 3, della legge n. 196/1997 che ammetteva, in via esclusivamente sperimenta-
le, la sottoscrizione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo, previo accordo tra
organizzazioni sindacali del lavoro e datoriali maggiormente rappresentative. Ciò
che, però, qui rileva è il particolare impianto sanzionatorio tratteggiato dal decreto
in parola secondo un climax ascendente di antigiuridicità delle condotte punite.
Al mero illecito amministrativo, infatti, previsto per la somministrazione
irregolare di cui all’art. 27, comma 1, seguono ipotesi contravvenzionali riferite
alle fattispecie più gravi di somministrazione abusiva, di cui all’art. 18 c. 1; som-
ministrazione illecita, ex art. 18, comma 2, e fraudolenta, originariamente disci-
plinata dall’art. 28. In ordine all’efficacia deterrente della somministrazione frau-
dolenta nel contrasto al caporalato, si è sviluppato, negli ultimi anni, un vivace
dibattito dottrinale e giurisprudenziale, alimentato dai numerosi interventi nor-
mativi in materia. Invero, con il d.lgs. n. 81/2015, il legislatore optò, inizialmen-
te, per l’abrogazione dell’art. 28 del d.lgs. n. 276/2003, depotenziando il già esile
impianto sanzionatorio del fenomeno.
Solo successivamente, si è innescata una frenetica evoluzione normativa che
ha portato, dapprima, alla chiara reintroduzione dell’istituto per opera del D.L.
n. 87/2018 (convertito nella Legge n. 96/2018) e di recente a un più rilevante
aggiornamento, con l’emanazione del Decreto PNRR (D.L. n. 19/2024).
Quest’ultimo ha soppresso, in maniera tranchant, l’art. 38-bis del d.lgs. n.
81/2015, trasponendone di fatto i contenuti precettivo-descrittivi all’interno nel
nuovo comma 5-ter dell’art. 18, e rivoluzionandone il regime sanzionatorio .
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Tuttavia, nel 2016 si assiste a una vera e propria svolta in tema di contrasto
al caporalato. Nel corso della XVII Legislatura, il Parlamento decide di approvare
la legge n. 199/2016, con il precipuo obiettivo di imprimere maggiore efficacia
all’azione di prevenzione e repressione del caporalato, attraverso integrazioni nor-
mative del quadro penale e giuslavoristico.
Non potendo qui sintetizzarne uno schema interpretativo esaustivo, è suffi-
ciente osservare come la legge in parola intervenga, con il dettato dell’art. 8, a
modificare, in senso restrittivo, i requisiti di accesso alla Rete del Lavoro Agricolo
12 Si badi, laddove l’art. 38-bis del d.lgs. n. 81/2015 prevedeva un’ammenda proporzionale di euro
20 in aggiunta alle sanzioni già previste per le varie ipotesi di intermediazione illecita, l’attuale
comma 5-ter prevede in via esclusiva l’arresto fino a mesi tre o l’ammenda proporzionale di euro
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