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DoTTRINA




                  Quest’ultima suggestione nasce, nel caso di specie, da una distorsione della
             filiera agroalimentare, ottenuta disattendendo - almeno ad avviso di chi scrive - il
             principio per cui «il lavoro non è una merce qualsiasi, [giacché] la dignità della
             persona umana del lavoratore [deve essere] un criterio di valutazione giuridica
             prevalente sulla considerazione economica del lavoro come fattore della produ-
             zione” , anche di quella da cui deriva il cibo alle tavole degli italiani.
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             L’incongruenza, ben ravvisabile nel caso riportato delle Langhe, sta nella misera
             contraddizione per cui un territorio “così bucolico e selvaggio”  - che contribui-
                                                                        26
             sce all’inimitabilità della tradizione enogastronomica italiana, nel mondo - si pre-
             sti con altrettanta durezza e severità a contaminare il settore alimentare demolen-
             do il c.d. lavoratore agricolo .
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                  Gli effetti a cascata di questo approccio denigratorio sono immediatamente
             intuibili. Il primo, e più evidente, è il peso esercitato, in via incrementale, dal
             (rivisitato) costo del lavoro - che, nei casi più gravi, consiste nel prezzo di schiavi-
             smo - sui guadagni dei singoli produttori a monte e a valle della filiera agroalimen-
             tare.
                  L’unicum che lega l’ambiente e il lavoro è tanto consolidato quanto imper-
             cettibile, nelle sue poliedriche esternazioni.  occorrerebbe, dunque, educare
             prima ancora che al rispetto dei singoli fattori, alla loro perentoria concettualità,
             sollecitando un’applicazione a largo raggio del più nuovo principio di precauzio-
             ne, che è espressione di un sistema valoriale e di una dimensione etica orientata
                                                                                       28
             alla conservazione integrale dell’ambiente, allo scopo di realizzare una crescita
             qualitativa e sostenibile della società, secondo la “nuova geografia” del diritto del
             lavoro .
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             25  Così, nella paradigmatica discettazione di L. mengoni, m. Napoli, Il lavoro nella dottrina sociale
               della chiesa, milano, 2004, p. 10.
             26  In merito, E. Balletti, Il principio di precauzione nel diritto del lavoro, in Variazioni su Temi di
               diritto del Lavoro, 2023, n. 1. Si vedano anche E. Balletti, L. Foglia, Le dimensioni giuridiche del
               principio di precauzione, Napoli, 2023. I. Scordamaglia, Il diritto penale della sicurezza del lavoro
               tra i principi di prevenzione e di precauzione, in diritto Penale contemporaneo, 23 novembre
               2012.
             27  Si legga, l’interessante contributo di R. Pettinelli, filiera agroalimentare, caporalato e pratiche
               commerciali sleali, in Lavoro e diritto, 2022, n. 1, pp. 107-203.
             28  Si leggano, in merito, le recenti considerazioni di L. Foglia, Il principio di precauzione nell’am-
               biente di lavoro, in ambiente diritto, 2023, n. 4.
             29  Suggestiva la locuzione di A. Di Stasi, diritto del lavoro, principio di precauzione e sostenibilità
               ambientale: una convergenza necessaria, in Variazione su Temi di diritto del Lavoro, 2023, n. 1, p.
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