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IL fenomeno deL caPoraLaTo
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più vicini alle contravvenzioni lavoristiche a quelli “più intrisi di disvalore penale” .
Il novero di condotte potenzialmente integranti la fattispecie in parola è lungo e
variegato, a tal punto da sussumere ipotesi oggettivamente diverse, che vanno
dalla morte del bracciante straniero che, mutilato, viene abbandonato agonizzan-
te davanti casa, alle più semplici inosservanze della disciplina antinfortunistica.
Due sono gli elementi che tracciano la direttrice offensiva del reato in parola: l’in-
termediazione o somministrazione illecita e la sottoposizione dei lavoratori a con-
dizioni di sfruttamento e a uno stato di soggezione continuativa .
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Il perno causale della fattispecie risiede, infatti, nel deplorevole giovamento
tratto dallo stato di bisogno del lavoratore . Ciò è asseribile, sebbene non possa
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affermarsi che la condotta criminosa in esame sia tipizzata in senso esclusivamen-
te coercitivo. Di fatto, come fa notare la dottrina, se questo fosse stato l’intento,
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il legislatore avrebbe fatto ricorso al termine “abuso” , lontano, sul piano onto-
logico, dal mero profitto tratto da ogni proficua forma di utilizzo del bisogno
altrui.
2.1. … e giuslavoristiche
Sul piano giuslavoristico, il centro dell’analisi si sposta verso il fronte ogget-
tivo, ovvero quello relativo alla prestazione lavorativa resa dai lavoratori sfruttati.
Da questo punto di vista il caporalato è un fenomeno multidimensionale, ali-
mentato dal concorso di una pluralità di fattori esogeni, tra i quali emerge con
preponderanza la ben nota dinamica emigratoria.
A scandire il rapsodico flusso legislativo in materia sono stati negli anni
Novanta due importanti interventi normativi: l’emanazione della legge n.
196/1997, per effetto della quale ogni forma di esternalizzazione di manodopera
è stata ridimensionata, e il ben più noto d.lgs. n. 276/2003, cardine attuativo
della Riforma Biagi in materia di occupazione e mercato del lavoro.
Quest’ultimo, in particolar modo, ha ridefinito gli strumenti di contrasto
del fenomeno, sdoganando i meccanismi di somministrazione anche in ambito
agricolo, malgrado le storiche remore sul punto.
8 Ibidem, p. 21.
9 Sull’argomento è intervenuta un’interessante pronuncia della Corte d’Appello di Palermo, sent.
408/2021, che attribuisce un’efficacia esimente al “consenso del lavoratore” dipendente rispetto
all’offerta di lavoro del caporale. Si legga al riguardo, C. Cucinotta, Il ruolo del consenso e lo stato
di bisogno del lavoratore nell’art. 603-bis c.p., in archivio Penale, n. 2/2021.
10 Più di recente, Cass. Sent. n. 28289 del 19 luglio 2022.
11 Per uno studio ampio e trasversale del termine, si guardi alla dottrina più tradizionale V.
Giorgianni, L’abuso del diritto nella teoria della norma giuridica, milano, 1963.
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