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IL fenomeno deL caPoraLaTo




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               più vicini alle contravvenzioni lavoristiche a quelli “più intrisi di disvalore penale” .
               Il novero di condotte potenzialmente integranti la fattispecie in parola è lungo e
               variegato, a tal punto da sussumere ipotesi oggettivamente diverse, che vanno
               dalla morte del bracciante straniero che, mutilato, viene abbandonato agonizzan-
               te davanti casa, alle più semplici inosservanze della disciplina antinfortunistica.
               Due sono gli elementi che tracciano la direttrice offensiva del reato in parola: l’in-
               termediazione o somministrazione illecita e la sottoposizione dei lavoratori a con-
               dizioni di sfruttamento e a uno stato di soggezione continuativa .
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                    Il perno causale della fattispecie risiede, infatti, nel deplorevole giovamento
               tratto dallo stato di bisogno del lavoratore . Ciò è asseribile, sebbene non possa
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               affermarsi che la condotta criminosa in esame sia tipizzata in senso esclusivamen-
               te coercitivo. Di fatto, come fa notare la dottrina, se questo fosse stato l’intento,
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               il legislatore avrebbe fatto ricorso al termine “abuso” , lontano, sul piano onto-
               logico, dal mero profitto tratto da ogni proficua forma di utilizzo del bisogno
               altrui.

               2.1. … e giuslavoristiche
                    Sul piano giuslavoristico, il centro dell’analisi si sposta verso il fronte ogget-
               tivo, ovvero quello relativo alla prestazione lavorativa resa dai lavoratori sfruttati.
               Da questo punto di vista il caporalato è un fenomeno multidimensionale, ali-
               mentato dal concorso di una pluralità di fattori esogeni, tra i quali emerge con
               preponderanza la ben nota dinamica emigratoria.
                    A scandire il rapsodico flusso legislativo in materia sono stati negli anni
               Novanta due importanti interventi normativi: l’emanazione della legge n.
               196/1997, per effetto della quale ogni forma di esternalizzazione di manodopera
               è stata ridimensionata, e il ben più noto d.lgs. n. 276/2003, cardine attuativo
               della Riforma Biagi in materia di occupazione e mercato del lavoro.
                    Quest’ultimo, in particolar modo, ha ridefinito gli strumenti di contrasto
               del fenomeno, sdoganando i meccanismi di somministrazione anche in ambito
               agricolo, malgrado le storiche remore sul punto.


               8  Ibidem, p. 21.
               9  Sull’argomento è intervenuta un’interessante pronuncia della Corte d’Appello di Palermo, sent.
                  408/2021, che attribuisce un’efficacia esimente al “consenso del lavoratore” dipendente rispetto
                  all’offerta di lavoro del caporale. Si legga al riguardo, C. Cucinotta, Il ruolo del consenso e lo stato
                  di bisogno del lavoratore nell’art. 603-bis c.p., in archivio Penale, n. 2/2021.
               10  Più di recente, Cass. Sent. n. 28289 del 19 luglio 2022.
               11  Per uno studio ampio e trasversale del termine, si guardi alla dottrina più tradizionale V.
                  Giorgianni, L’abuso del diritto nella teoria della norma giuridica, milano, 1963.

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