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                  Altresì, l’inventario di reati per i quali poteva scattare l’ordine di allontana-
             mento era piuttosto circoscritto e tralasciava fattispecie ben più gravi che poteva-
             no comunque pregiudicare l’ordine e la sicurezza pubblica.
                  Da qui la decisione del Collegio del Tar Toscana, il 4 giugno 2019, di annul-
             lare l’ordinanza del Prefetto di Firenze, rilevando “che nel caso di specie manca la
             dimostrazione, da parte dell’Amministrazione, dell’insufficienza dei mezzi ordina-
             riamente messi a disposizione dall’ordinamento per affrontare la situazione” . A
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             ben vedere non è chiaro quale sia il pericolo eccezionale e imprevedibile tale da non
             ammettere ritardi nella predisposizione di strumenti atti a fronteggiarlo adeguata-
             mente, condicio sine qua non per l’emanazione di un’ordinanza ex art. 2 TULPS.
                  Notorio che la città di Firenze è interessata da flussi turistici consistenti, si
             sarebbero potuti programmare interventi mirati al controllo delle zone cittadine
             maggiormente a rischio ovvero “il provvedimento avrebbe dovuto essere assistito
             dalla rappresentazione […della] carenza di risorse umane o strumentali” . il giudi-
                                                                               21
             ce amministrativo infine ha individuato una “irragionevole automaticità tra la
             denuncia per determinati reati e l’essere responsabile di ‘comportamenti incompa-
             tibili con la vocazione e la destinazione’ di determinate aree”, giacché sono richiesti
             “altri elementi qualificanti la sua pericolosità”. Quanto all’ordinanza del Prefetto
             di Torino, la reiterazione comporta una violazione dell’orizzonte della tempora-
             neità, insito nella logica emergenziale e sua ragione giustificativa. Le più recenti
             ordinanze prefettizie, dunque, pur ispirandosi a quelle summenzionate, mutatis
             mutandis sono state di fatto ricalibrate per arginare le varie criticità emerse nel
             corso del tempo, rendendole più conformi al dettato costituzionale e normativo.
                  La direttiva del 17 dicembre 2024 che  matteo Piantedosi, oggi ministro
             dell’interno, ha diramato ai prefetti, mostra un embrionale tentativo di ridefinizione dei
             contorni e superamento dei limiti delle precedenti. Quantunque indichi nuovamente
             aree urbane da interdire a figure pericolose e disporne l’allontanamento, si è inteso chia-
             rire che “la misura del divieto di accesso dovrà essere disposta ogni qual volta il compor-
             tamento del soggetto risulti concretamente indicativo del pericolo che la sua presenza
             può ingenerare per i fruitori della struttura (ad esempio, in ragione dell’atteggiamento
             aggressivo, minaccioso o insistentemente molesto mostrato nei loro confronti)” .
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                  Nella più articolata strategia tesa a garantire la tutela della sicurezza urbana
             e la piena fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini, il ministro ha altresì
             invitato i prefetti a valutare l’istituzione di “zone rosse” in tutte le città italiane.

             20  Tribunale Amministrativo regionale per la Toscana, sez. ii, sentenza n. 00823 del 4 giugno 2019.
             21  Tribunale Amministrativo regionale per la Toscana, sentenza n. 00823 del 4 giugno 2019, cit.
             22  Direttiva Prot. n. 0105092, roma, 17 dicembre 2024.

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