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LA neceSSiTà di UnA efficienTe GovernAnce Per LA TUTeLA deLLA civiLe convivenZA
Quanto al vulnus ai diritti costituzionali, precisò che “il giudicare se l’ordi-
nanza prefettizia leda tali diritti è indagine da farsi di volta in volta dal giudice,
ordinario o amministrativo, competente” .
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il giudice costituzionale non ha rilevato l’illegittimità in sé dell’art. 2
TULPS ma, non potendo negare che nella sua formula potrebbe dare adito ad
arbitrarie applicazioni, ne ha auspicato una opportuna “revisione [... affinché]
trovi una formulazione che lo ponga, nella misura massima possibile, al riparo da
ogni interpretazione contraria allo spirito della Costituzione” .
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La Corte, nel medesimo giudizio, per porre un limite al potere prefettizio,
fissò dunque i canoni delle ordinanze, le quali avrebbero dovuto avere efficacia
limitata nel tempo tale da rispondere pienamente ai requisiti di necessità e urgen-
za e una congrua motivazione a sostegno. Qualche anno dopo, i giudici costitu-
zionali nuovamente interrogati sulla questione, decisero di intervenire in maniera
più incisiva, attraverso una sentenza interpretativa di parziale accoglimento.
Dichiararono l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 TULPS nella parte in
cui “attribuisce ai Prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei prin-
cipi dell’ordinamento giuridico”, anzi suggellando che “i provvedimenti prefetti-
zi non possono mai essere in contrasto con […] quei precetti della Costituzione
che, rappresentando gli elementi cardinali dell’ordinamento, non consentono
alcuna possibilità di deroga nemmeno ad opera della legge ordinaria” .
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Alla luce di quanto esposto sinora, anche le ordinanze prefettizie richiamate
nel paragrafo precedente, prestarono il fianco a numerose critiche anche da parte
di eminenti giuristi, in ordine ai presupposti di adozione, al rispetto dei principi
e diritti costituzionali, ai contenuti e alla loro interpretazione politico-criminale.
Quanto al primo punto, le ordinanze non mostravano un’urgenza concreta
e contingente, dacché quella bolognese si rifaceva ad analoghe ordinanze prefet-
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tizie antecedenti che avevano già dato risultati positivi.
Quella fiorentina , parimenti, puntava a prevenire rischi futuri conseguen-
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ti all’aumento di turisti attesi nella stagione primaverile.
Tali ordinanze apparivano irragionevoli laddove vietavano la circolazione
anche a soggetti ritenuti colpevoli per il solo fatto di avere precedenti penali, tal-
volta risalenti nel tempo, ma in quel frangente non necessariamente ostili.
15 ibidem.
16 ibidem.
17 Corte Costituzionale, sentenza n. 26 del 23 maggio 1961.
18 Prot. 3470-bis/2018 cit. alla nota 6.
19 Prot. interno n. 0052287 cit. alla nota 7.
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