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LA neceSSiTà di UnA efficienTe GovernAnce Per LA TUTeLA deLLA civiLe convivenZA




                    Quanto al vulnus ai diritti costituzionali, precisò che “il giudicare se l’ordi-
               nanza prefettizia leda tali diritti è indagine da farsi di volta in volta dal giudice,
               ordinario o amministrativo, competente” .
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                    il giudice costituzionale non ha rilevato l’illegittimità in sé dell’art. 2
               TULPS ma, non potendo negare che nella sua formula potrebbe dare adito ad
               arbitrarie applicazioni, ne ha auspicato una opportuna “revisione [... affinché]
               trovi una formulazione che lo ponga, nella misura massima possibile, al riparo da
               ogni interpretazione contraria allo spirito della Costituzione” .
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                    La Corte, nel medesimo giudizio, per porre un limite al potere prefettizio,
               fissò dunque i canoni delle ordinanze, le quali avrebbero dovuto avere efficacia
               limitata nel tempo tale da rispondere pienamente ai requisiti di necessità e urgen-
               za e una congrua motivazione a sostegno. Qualche anno dopo, i giudici costitu-
               zionali nuovamente interrogati sulla questione, decisero di intervenire in maniera
               più incisiva, attraverso una sentenza interpretativa di parziale accoglimento.
                    Dichiararono l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 TULPS nella parte in
               cui “attribuisce ai Prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei prin-
               cipi dell’ordinamento giuridico”, anzi suggellando che “i provvedimenti prefetti-
               zi non possono mai essere in contrasto con […] quei precetti della Costituzione
               che, rappresentando gli elementi cardinali dell’ordinamento, non consentono
               alcuna possibilità di deroga nemmeno ad opera della legge ordinaria” .
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                    Alla luce di quanto esposto sinora, anche le ordinanze prefettizie richiamate
               nel paragrafo precedente, prestarono il fianco a numerose critiche anche da parte
               di eminenti giuristi, in ordine ai presupposti di adozione, al rispetto dei principi
               e diritti costituzionali, ai contenuti e alla loro interpretazione politico-criminale.
                    Quanto al primo punto, le ordinanze non mostravano un’urgenza concreta
               e contingente, dacché quella bolognese  si rifaceva ad analoghe ordinanze prefet-
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               tizie antecedenti che avevano già dato risultati positivi.
                    Quella fiorentina , parimenti, puntava a prevenire rischi futuri conseguen-
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               ti all’aumento di turisti attesi nella stagione primaverile.
                    Tali ordinanze apparivano irragionevoli laddove vietavano la circolazione
               anche a soggetti ritenuti colpevoli per il solo fatto di avere precedenti penali, tal-
               volta risalenti nel tempo, ma in quel frangente non necessariamente ostili.

               15  ibidem.
               16  ibidem.
               17  Corte Costituzionale, sentenza n. 26 del 23 maggio 1961.
               18  Prot. 3470-bis/2018 cit. alla nota 6.
               19  Prot. interno n. 0052287 cit. alla nota 7.

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