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Ebbene, pur non avendo un’efficacia giuridica vincolante, tali atti di fatto
esercitano un’indebita funzione normativa producendo effetti giuridici rilevanti,
atteso che “deviare dalle forme tipiche della produzione di norme generali signi-
fica smarrire uno dei capisaldi dello Stato di diritto” . Si potrebbe pertanto con-
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figurare, innanzitutto, una violazione della sfera di competenza del potere legisla-
tivo del Parlamento che ne è titolare (art. 70 Cost.), e anche del Governo che lo
esercita attraverso gli atti aventi forza di legge (artt. 76 e 77 Cost.).
La sollecitazione ai prefetti viene motivata con l’esigenza improcrastinabile di
supplire “eccezionalmente” ogni qual volta gli strumenti esistenti quali ordinanze
sindacali, daspo urbano et similia si mostrino carenti o insufficienti . Potrebbe
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apparire poco etico il vantaggio insito nel rinvio ad una fonte che si situa in una sorta
di limbo giuridico, ovverosia la possibilità di sottrarla agli strumenti di garanzia pre-
disposti dal nostro ordinamento, primo tra tutti il controllo di costituzionalità.
La potenziale lesione dei diritti costituzionalmente garantiti risiede nell’ipo-
tesi in cui la loro limitazione eluda il rispetto della riserva di legge o i suoi limiti
(con violazione di una norma costituzionale) o qualora disattenda il contenuto
della legge attuativa della riserva (con violazione di norma primaria). Ci si chiede
pertanto se possa “esistere nel nostro ordinamento costituzionale, e, più ampia-
mente in uno stato democratico, una fonte che dota l’esecutivo, sostanzialmente
praeter legem, del potere di incidere su diritti costituzionali” .
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La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione di
legittimità costituzionale dell’art. 2 TULPS in una delle sue prime pronunce: la
sentenza n. 8 del 20 giugno 1956. La Consulta concluse per l’infondatezza della
questione, statuendo che i provvedimenti in esame avessero “il carattere di atti
amministrativi adottati dal Prefetto nell’esercizio dei compiti del suo ufficio, stret-
tamente limitati nel tempo e nell’ambito territoriale dell’ufficio stesso e vincolati
ai presupposti dell’ordinamento giuridico” .
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11 r. Bin, Soft law, no law, in Soft law e hard law nelle società postmoderne, a cura di A. Somma,
Torino, 2009.
12 “[…] Emerge un accentramento dei poteri nella struttura che fa capo al responsabile del Viminale,
con una restrizione dello spazio di intervento del sindaco che, in ipotesi, potrebbe preferire un
approccio ispirato all’inclusione piuttosto che alla criminalizzazione del disagio sociale e, dunque,
non per incuria ma per scelta politica non adottare ordinanze sindacali in tema di ordine pubbli-
co”. A. Algostino, op. cit.
13 A. Algostino, op. cit.
14 “Le ordinanze di urgenza del Prefetto ‘sia per la forma, sia per la sostanza, non sono né leggi, né
decreti legislativi, né decreti-legge, ma semplici atti amministrativi’, e quindi non vi è contrasto tra
l’art. 2 del T.U. delle leggi di p.s., che le prevede, e gli artt. 76 e 77 della Costituzione”. Corte
Costituzionale, sentenza n. 8 del 20 giugno 1956.
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