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SIcurezza PubbLIca: DaLLa norMaTIva aL ruoLo DeL coorDInaMenTo DeLLe Forze DI
                               PoLIzIa neLLa geSTIone InTegraTa DeL TerrITorIo




               3.  Il quadro normativo del Coordinamento tra le Forze di Polizia, dalla
                  legge n. 121/1981 al Decreto Legislativo n. 177 del 2016 “Riforma
                  Madia”
                    riportando V. Bachelet, nell’Enciclopedia del diritto, per coordinamento si
               intende un modello organizzativo predisposto per realizzare l’unità di indirizzo
               di uffici o di enti dotati di autonomia , citazione che ben fa comprendere il fulcro
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               del sistema del coordinamento. Pertanto, l’amministrazione della Pubblica
               Sicurezza non si identifica in un unico ente, ma si configura come un complesso
               ed articolato sistema che coinvolge più amministrazioni dotate di autonomia, che
               mantengono le proprie competenze ma con una funzione unitaria.
                    L’assetto attuale della pubblica sicurezza è delineato dalla legge 121 del 1°
               aprile 1981,  nuovo  ordinamento dell’amministrazione della Pubblica
               Sicurezza : una riforma organica sviluppatasi in un contesto storico caratterizza-
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               to da un aumento sostanziale di attività delittuose di criminalità organizzata e ter-
               rorismo che alimentarono l’esigenza di un sistema di sicurezza maggiormente
               coordinato, con un approccio unitario ed efficiente che potesse adeguatamente
               rispondere alle esigenze di sicurezza, rispettando al contempo i principi cardine
               della Costituzione in un equilibrio tra controllo e libertà.
                    Il baricentro del Sistema nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica
               è costituito dal  ministro dell’Interno, Autorità  nazionale di Pubblica
               Sicurezza, dal Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza,
               dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con funzione di snodo e raccordo
               tra attività politica e forze di polizia, dalle Autorità Provinciali di Pubblica
               Sicurezza, il Prefetto e il Questore e dalle Autorità Locali di Pubblica
               Sicurezza.
                    Il sistema di Pubblica Sicurezza si serve inoltre anche di organi collegiali,
               quali il Comitato  nazionale di  ordine e Sicurezza Pubblica, presieduto dal
               ministro dell’Interno e il Comitato Provinciale di ordine e Sicurezza Pubblica,
               presieduto dal Prefetto.
                    L’articolo 16 della legge 121 del 1981 si inserisce nell’ambito più stringente
               della riforma della pubblica sicurezza, consentendo di valorizzare le competenze
               proprie delle forze di polizia che vanno a concorrere alle esigenze di pubblica sicu-
               rezza, volto ad una ottimizzazione di risorse.
                    Il percorso di razionalizzazione e miglioramento ha subìto interpretazioni,

               6  V. Bachelet, enciclopedia del Diritto, milano, 1962, p. 630.
               7  Legge 1° aprile 1981, n. 121 “nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, in
                  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1981/04/10/081U0121/sg#:~:text=Ha%20l’alta%20dire-
                  zione%20dei,ministri%20previste%20dalle%20leggi%20vigenti.

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