Page 30 - Rassegna 2025-1
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                  La Sentenza n. 77/1987 della Corte Costituzionale ha definito la “sicurezza
             pubblica” come: la funzione inerente alla prevenzione dei reati o al mantenimento
             dell’ordine pubblico , ripresa poi dalla Sentenza n. 218/1998 che, per la prima
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             volta, ha differenziato i concetti di polizia amministrativa, intesa quale attività di
             prevenzione o di repressione dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere
             arrecati alle persone o alle cose nello svolgimento di attività ricomprese nelle materie
             sulle quali si esercitano le competenze regionali, senza che ne risultino lesi o messi in
             pericolo i beni o gli interessi tutelati in nome dell’ordine pubblico, e di pubblica sicu-
             rezza quale insieme delle misure preventive e repressive dirette al mantenimento
             dell’ordine pubblico . tali definizioni sono state ribadite anche in altre successive
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             sentenze della Corte Costituzionali e che hanno influenzato le scelte legislative
             adottate nel secondo comma dell’art. 159 del d.lgs. 112 del 1998 : Le funzioni ed
                                                                         5
             i compiti amministrativi relativi all’ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui
             all’articolo 1, comma 3, lettera l), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernono le
             misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso
             come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari
             sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché
             alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.
                  L’approccio restrittivo relativo al concetto di sicurezza pubblica è stato ulte-
             riormente confermato con la sentenza n. 290 del 2001 della Corte
             Costituzionale, poco prima della riforma costituzionale del 2001. La riforma del
             titolo V del 2001 ha novellato l’art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione
             confermando allo Stato la competenza legislativa in materia di “ordine pubblico
             e sicurezza”. Dopo la riforma del 2001 si evince un primo gruppo di sentenze in
             cui la Corte Costituzionale mantiene un’interpretazione rigorosa del concetto di
             “sicurezza pubblica” come una materia riservata esclusivamente alla competenza
             statale ed un secondo gruppo di pronunce che invece riconosce la possibile esten-
             sione in settori rientranti nelle competenze regionali. tuttavia, il quadro norma-
             tivo relativo alla pubblica sicurezza si estrinseca attraverso interventi legislativi ad
             hoc ed attraverso il modello del coordinamento delle forze di polizia, espressione
             di democraticità e di trasparenza, volto ad assicurarne la più concreta gestione.


             3  https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:It:CoSt:1987:77 -
               ultima consultazione 17 febbraio 2025.
             4  https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:It:CoSt:1987:77 -
               ultima consultazione 17 febbraio 2025.
             5  Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: “Conferimento di funzioni e compiti ammi-
               nistrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
               1997, n. 59”, in https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/05/21/098A4235/sg.

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