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DottrInA
La Sentenza n. 77/1987 della Corte Costituzionale ha definito la “sicurezza
pubblica” come: la funzione inerente alla prevenzione dei reati o al mantenimento
dell’ordine pubblico , ripresa poi dalla Sentenza n. 218/1998 che, per la prima
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volta, ha differenziato i concetti di polizia amministrativa, intesa quale attività di
prevenzione o di repressione dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere
arrecati alle persone o alle cose nello svolgimento di attività ricomprese nelle materie
sulle quali si esercitano le competenze regionali, senza che ne risultino lesi o messi in
pericolo i beni o gli interessi tutelati in nome dell’ordine pubblico, e di pubblica sicu-
rezza quale insieme delle misure preventive e repressive dirette al mantenimento
dell’ordine pubblico . tali definizioni sono state ribadite anche in altre successive
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sentenze della Corte Costituzionali e che hanno influenzato le scelte legislative
adottate nel secondo comma dell’art. 159 del d.lgs. 112 del 1998 : Le funzioni ed
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i compiti amministrativi relativi all’ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui
all’articolo 1, comma 3, lettera l), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernono le
misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso
come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari
sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché
alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.
L’approccio restrittivo relativo al concetto di sicurezza pubblica è stato ulte-
riormente confermato con la sentenza n. 290 del 2001 della Corte
Costituzionale, poco prima della riforma costituzionale del 2001. La riforma del
titolo V del 2001 ha novellato l’art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione
confermando allo Stato la competenza legislativa in materia di “ordine pubblico
e sicurezza”. Dopo la riforma del 2001 si evince un primo gruppo di sentenze in
cui la Corte Costituzionale mantiene un’interpretazione rigorosa del concetto di
“sicurezza pubblica” come una materia riservata esclusivamente alla competenza
statale ed un secondo gruppo di pronunce che invece riconosce la possibile esten-
sione in settori rientranti nelle competenze regionali. tuttavia, il quadro norma-
tivo relativo alla pubblica sicurezza si estrinseca attraverso interventi legislativi ad
hoc ed attraverso il modello del coordinamento delle forze di polizia, espressione
di democraticità e di trasparenza, volto ad assicurarne la più concreta gestione.
3 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:It:CoSt:1987:77 -
ultima consultazione 17 febbraio 2025.
4 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:It:CoSt:1987:77 -
ultima consultazione 17 febbraio 2025.
5 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: “Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59”, in https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/05/21/098A4235/sg.
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