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SCIENTIAE
ancorché temperato da recenti interventi legislativi che hanno modificato
sostanzialmente il paradigma di collaborazione tra Istituzioni e operatori del set-
tore. Tra questi interventi normativi, meritano particolare menzione:
➣ il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che ha introdotto nuovi obbli-
ghi per gli operatori in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
➣ la Direttiva (UE) 2016/1148 (Network and Information Security - NIS),
che ha stabilito misure volte a conseguire un livello comune elevato di sicurezza
delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione;
➣ il Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act), che introduce
nuove regole per i servizi digitali, incluse disposizioni sulla cooperazione con le
autorità e la gestione di contenuti illegali.
Questi interventi normativi hanno contribuito a delineare un quadro giuri-
dico più uniforme e stringente per la collaborazione tra operatori e autorità,
bilanciando le esigenze investigative con la tutela dei diritti fondamentali dei cit-
tadini dell’Unione Europea.
3.7. Regolamento (ue) 2022/2065
Il Regolamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi
digitali, divenuto pienamente operativo dal febbraio 2024, si inserisce nell’ampio
quadro della tutela degli utenti europei. Questo regolamento delinea una disci-
plina di tutela volta a garantire una corretta fruizione dei servizi digitali da parte
dei consumatori europei, imponendo agli operatori di servizi di hosting l’obbligo
di agire con tempestività per rimuovere o rendere inaccessibili i contenuti illegali
diffusi dagli utenti non appena ne vengano a conoscenza, specificando anche pro-
cedure e tempistiche per la rimozione dei contenuti illegali, che variano a seconda
del tipo di contenuto e della dimensione della piattaforma.
In altri termini, questi prestatori di servizi devono intervenire con solleci-
tudine per contrastare la diffusione di contenuti vietati, a prescindere dalle
modalità attraverso cui vengono edotti della loro illiceità. È doveroso precisare
che ciò non costituisce un obbligo di investigazione per i fornitori di servizi onli-
ne, come espressamente statuito dall’articolo 8 del Regolamento. A tali soggetti
non è demandata alcuna attività di ricerca proattiva o potere di controllo gene-
ralizzato, anche se, come specificamente previsto dall’articolo 7, la normativa
non preclude un’attività d’indagine motu proprio e quindi indirettamente pro-
muove le misure volontarie per individuare e rimuovere i contenuti illegali.
Il regolamento impone obblighi specifici ai prestatori di un servizio infor-
matico - definito come qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzio-
ne, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di
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