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SCIENTIAE




             ancorché temperato da recenti interventi legislativi che hanno modificato
             sostanzialmente il paradigma di collaborazione tra Istituzioni e operatori del set-
             tore. Tra questi interventi normativi, meritano particolare menzione:
                  ➣ il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che ha introdotto nuovi obbli-
             ghi per gli operatori in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
                  ➣ la Direttiva (UE) 2016/1148 (Network and Information Security - NIS),
             che ha stabilito misure volte a conseguire un livello comune elevato di sicurezza
             delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione;
                  ➣ il Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act), che introduce
             nuove regole per i servizi digitali, incluse disposizioni sulla cooperazione con le
             autorità e la gestione di contenuti illegali.
                  Questi interventi normativi hanno contribuito a delineare un quadro giuri-
             dico più uniforme e stringente per la collaborazione tra operatori e autorità,
             bilanciando le esigenze investigative con la tutela dei diritti fondamentali dei cit-
             tadini dell’Unione Europea.

             3.7. Regolamento (ue) 2022/2065
                  Il Regolamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi
             digitali, divenuto pienamente operativo dal febbraio 2024, si inserisce nell’ampio
             quadro della tutela degli utenti europei. Questo regolamento delinea una disci-
             plina di tutela volta a garantire una corretta fruizione dei servizi digitali da parte
             dei consumatori europei, imponendo agli operatori di servizi di hosting l’obbligo
             di agire con tempestività per rimuovere o rendere inaccessibili i contenuti illegali
             diffusi dagli utenti non appena ne vengano a conoscenza, specificando anche pro-
             cedure e tempistiche per la rimozione dei contenuti illegali, che variano a seconda
             del tipo di contenuto e della dimensione della piattaforma.
                  In altri termini, questi prestatori di servizi devono intervenire con solleci-
             tudine per contrastare la diffusione di contenuti vietati, a prescindere dalle
             modalità attraverso cui vengono edotti della loro illiceità. È doveroso precisare
             che ciò non costituisce un obbligo di investigazione per i fornitori di servizi onli-
             ne, come espressamente statuito dall’articolo 8 del Regolamento. A tali soggetti
             non è demandata alcuna attività di ricerca proattiva o potere di controllo gene-
             ralizzato, anche se, come specificamente previsto dall’articolo 7, la normativa
             non preclude un’attività d’indagine motu proprio e quindi indirettamente pro-
             muove le misure volontarie per individuare e rimuovere i contenuti illegali.
                  Il regolamento impone obblighi specifici ai prestatori di un servizio infor-
             matico - definito come qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzio-
             ne, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di

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