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IL RAPPORTO TRA ANONImATO ONLINe e SICuRezzA




               servizi - i cui destinatari, persone fisiche o giuridiche, siano stabiliti nell’Unione,
               a prescindere dal luogo di stabilimento del prestatore del servizio stesso. A questi
               soggetti sono imposti obblighi di comunicazione, collaborazione, condivisione
               di informazioni, trasparenza e vigilanza; tra questi vi è l’obbligo di cooperazione
               con le autorità competenti.
                    Inoltre, e ciò costituisce interessante evoluzione delle precedenti normative,
               viene introdotta una suddivisione degli operatori in diverse categorie, a seconda
               della tipologia specifica di servizio reso.
                    Tali categorie, poi, sono sovrapponibili, vale a dire che un operatore può
               rientrare in più tipologie contemporaneamente, e quindi essere soggetto ad obbli-
               ghi cumulativi per tutte le categorie in cui rientra.
                    Il Regolamento individua:
                    ➣ i prestatori di servizi intermediari: di semplice trasporto (mere conduit); di
               memorizzazione temporanea (caching); di memorizzazione (hosting);
                    ➣ i fornitori di piattaforme online: definiti come prestatori di servizi di
               memorizzazione che, su richiesta del destinatario del servizio, diffondono infor-
               mazioni al pubblico;
                    ➣ i fornitori di piattaforme online o motori di ricerca qualificati come di
               dimensioni molto grandi (very large online platforms).
                    Il quadro normativo europeo delinea una interpretazione della realtà digita-
               le che riconosce e formalizza l’esistenza di un soggetto investito dei poteri neces-
               sari per la rimozione di contenuti illeciti, al quale viene conferito un obbligo pro-
               attivo di moderazione. Questa impostazione sancisce in modo inequivocabile
               una responsabilità sociale delle piattaforme online, configurando un paradigma
               in cui l’inerzia di fronte alla diffusione di contenuti illeciti non è più ritenuta
               ammissibile.

               3.7.1. evoluzione e continuità normativa
                    Tale approccio normativo rappresenta un’evoluzione significativa rispetto
               al precedente regime di responsabilità limitata degli intermediari online, come
               delineato dalla Direttiva 2000/31/CE (Direttiva sul commercio elettronico). Il
               legislatore europeo, pur mantenendo il principio di esenzione condizionata dalla
               responsabilità per i contenuti di terzi, ha introdotto obblighi più stringenti e arti-
               colati per le piattaforme, riconoscendo il loro ruolo centrale nell’ecosistema digi-
               tale contemporaneo.
                    Inoltre, la normativa delinea de facto una realtà in cui viene riconosciuta
               una posizione di preminenza «tecnica» del terzo nel contrasto alle attività illegali
               online.

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