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IL RAPPORTO TRA ANONImATO ONLINe e SICuRezzA
servizi - i cui destinatari, persone fisiche o giuridiche, siano stabiliti nell’Unione,
a prescindere dal luogo di stabilimento del prestatore del servizio stesso. A questi
soggetti sono imposti obblighi di comunicazione, collaborazione, condivisione
di informazioni, trasparenza e vigilanza; tra questi vi è l’obbligo di cooperazione
con le autorità competenti.
Inoltre, e ciò costituisce interessante evoluzione delle precedenti normative,
viene introdotta una suddivisione degli operatori in diverse categorie, a seconda
della tipologia specifica di servizio reso.
Tali categorie, poi, sono sovrapponibili, vale a dire che un operatore può
rientrare in più tipologie contemporaneamente, e quindi essere soggetto ad obbli-
ghi cumulativi per tutte le categorie in cui rientra.
Il Regolamento individua:
➣ i prestatori di servizi intermediari: di semplice trasporto (mere conduit); di
memorizzazione temporanea (caching); di memorizzazione (hosting);
➣ i fornitori di piattaforme online: definiti come prestatori di servizi di
memorizzazione che, su richiesta del destinatario del servizio, diffondono infor-
mazioni al pubblico;
➣ i fornitori di piattaforme online o motori di ricerca qualificati come di
dimensioni molto grandi (very large online platforms).
Il quadro normativo europeo delinea una interpretazione della realtà digita-
le che riconosce e formalizza l’esistenza di un soggetto investito dei poteri neces-
sari per la rimozione di contenuti illeciti, al quale viene conferito un obbligo pro-
attivo di moderazione. Questa impostazione sancisce in modo inequivocabile
una responsabilità sociale delle piattaforme online, configurando un paradigma
in cui l’inerzia di fronte alla diffusione di contenuti illeciti non è più ritenuta
ammissibile.
3.7.1. evoluzione e continuità normativa
Tale approccio normativo rappresenta un’evoluzione significativa rispetto
al precedente regime di responsabilità limitata degli intermediari online, come
delineato dalla Direttiva 2000/31/CE (Direttiva sul commercio elettronico). Il
legislatore europeo, pur mantenendo il principio di esenzione condizionata dalla
responsabilità per i contenuti di terzi, ha introdotto obblighi più stringenti e arti-
colati per le piattaforme, riconoscendo il loro ruolo centrale nell’ecosistema digi-
tale contemporaneo.
Inoltre, la normativa delinea de facto una realtà in cui viene riconosciuta
una posizione di preminenza «tecnica» del terzo nel contrasto alle attività illegali
online.
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