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IL RAPPORTO TRA ANONImATO ONLINe e SICuRezzA




               o l’informazione ospitata è illecita o nel caso in cui non agisca immediatamente
               per rimuovere i contenuti a seguito di una comunicazione delle autorità compe-
               tenti. Proprio in ragione di tale articolo, la Corte di Cassazione, con l’ord. 18430
               dell’8 giugno 2022, ha affermato la responsabilità del motore di ricerca per omes-
               so accoglimento dell’istanza di deindicizzazione di un contenuto accertato come
               diffamatorio.

               3.8. Regolamento (ue) 2021/784
                    L’architettura e l’impianto del citato regolamento ricalcano quanto già pre-
               visto dal Regolamento (UE) 2021/784 in tema di contrasto ai contenuti terrori-
               stici, come testi, immagini, registrazioni audio o video, comprese le trasmissioni
               in streaming, che incitano o contribuiscono ad atti terroristici, danno istruzioni
               su come commettere reati oppure istigano alla partecipazione a gruppi terroristi-
               ci. Anche in questo caso sono previsti obblighi a carico dei prestatori di servizi di
               hosting sulla rimozione dei contenuti oltre che di conservazione dei dati, dise-
               gnando un impianto che promuove una stretta collaborazione tra questi ultimi e
               le autorità competenti di ciascuno Stato membro.
                    È opportuno ponderare che solo il Regolamento relativo al contrasto al ter-
               rorismo prevede un obbligo di collaborazione idoneo a consentire il disvelamen-
               to dell’anonimato.
                    Questo elemento costituisce, infatti, il discrimine tra i due Regolamenti,
               che si differenziano sostanzialmente nelle disposizioni riguardanti la conserva-
               zione dei dati. Nel Regolamento 2022/2065 (DSA) non vengono fornite indi-
               cazioni specifiche sulle tipologie di dati da conservare, limitandosi piuttosto a
               definire - e per certi versi cristallizzare - i rapporti con le istituzioni e i termini
               della collaborazione. Per contro, il Regolamento 2021/784 presenta un livello
               di dettaglio maggiore, indicando in modo puntuale la tipologia di dati che
               dovranno essere oggetto di condivisione con le Autorità pubbliche, in conside-
               razione del più elevato allarme sociale suscitato dal fenomeno terroristico. Nel
               punto 26 dei considerando del Regolamento 2021/784 si specifica che l’obbli-
               go di conservazione dei contenuti e dei relativi dati (art. 6) dovrebbe riguardare
               «dati relativi agli abbonati, in particolare i dati relativi all’identità del fornitore
               di contenuti, nonché i dati relativi agli accessi, tra cui i dati relativi alla data e
               all’ora di utilizzo da parte del fornitore di contenuti, e la connessione al servizio
               (log-in) e la disconnessione (log-off) dal medesimo, unitamente all’indirizzo IP
               assegnato al fornitore di contenuti dal prestatore di servizi di accesso a
               Internet», ovvero precisamente gli elementi che consentono il disvelamento
               dell’anonimato online.

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