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IL RAPPORTO TRA ANONImATO ONLINe e SICuRezzA
o l’informazione ospitata è illecita o nel caso in cui non agisca immediatamente
per rimuovere i contenuti a seguito di una comunicazione delle autorità compe-
tenti. Proprio in ragione di tale articolo, la Corte di Cassazione, con l’ord. 18430
dell’8 giugno 2022, ha affermato la responsabilità del motore di ricerca per omes-
so accoglimento dell’istanza di deindicizzazione di un contenuto accertato come
diffamatorio.
3.8. Regolamento (ue) 2021/784
L’architettura e l’impianto del citato regolamento ricalcano quanto già pre-
visto dal Regolamento (UE) 2021/784 in tema di contrasto ai contenuti terrori-
stici, come testi, immagini, registrazioni audio o video, comprese le trasmissioni
in streaming, che incitano o contribuiscono ad atti terroristici, danno istruzioni
su come commettere reati oppure istigano alla partecipazione a gruppi terroristi-
ci. Anche in questo caso sono previsti obblighi a carico dei prestatori di servizi di
hosting sulla rimozione dei contenuti oltre che di conservazione dei dati, dise-
gnando un impianto che promuove una stretta collaborazione tra questi ultimi e
le autorità competenti di ciascuno Stato membro.
È opportuno ponderare che solo il Regolamento relativo al contrasto al ter-
rorismo prevede un obbligo di collaborazione idoneo a consentire il disvelamen-
to dell’anonimato.
Questo elemento costituisce, infatti, il discrimine tra i due Regolamenti,
che si differenziano sostanzialmente nelle disposizioni riguardanti la conserva-
zione dei dati. Nel Regolamento 2022/2065 (DSA) non vengono fornite indi-
cazioni specifiche sulle tipologie di dati da conservare, limitandosi piuttosto a
definire - e per certi versi cristallizzare - i rapporti con le istituzioni e i termini
della collaborazione. Per contro, il Regolamento 2021/784 presenta un livello
di dettaglio maggiore, indicando in modo puntuale la tipologia di dati che
dovranno essere oggetto di condivisione con le Autorità pubbliche, in conside-
razione del più elevato allarme sociale suscitato dal fenomeno terroristico. Nel
punto 26 dei considerando del Regolamento 2021/784 si specifica che l’obbli-
go di conservazione dei contenuti e dei relativi dati (art. 6) dovrebbe riguardare
«dati relativi agli abbonati, in particolare i dati relativi all’identità del fornitore
di contenuti, nonché i dati relativi agli accessi, tra cui i dati relativi alla data e
all’ora di utilizzo da parte del fornitore di contenuti, e la connessione al servizio
(log-in) e la disconnessione (log-off) dal medesimo, unitamente all’indirizzo IP
assegnato al fornitore di contenuti dal prestatore di servizi di accesso a
Internet», ovvero precisamente gli elementi che consentono il disvelamento
dell’anonimato online.
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