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SCIENTIAE
Il quadro normativo vigente suggerisce che, nel DSA, il legislatore europeo
abbia optato per un approccio che concede alle piattaforme digitali un margine
di discrezionalità significativamente maggiore circa l’obbligo di condivisione dei
dati con le autorità, salvo specifiche eccezioni.
Si opta di lasciare agli operatori digitali anche una certa libertà nella selezio-
ne di quali tipologie di dato conservare - che, de facto, vengono determinate dallo
“scopo del trattamento” così come descritto nell’art. 5 del GDPR - piuttosto che
imporre obblighi specifici minimi come previsto nei casi di terrorismo o pericolo
di vita. Questa scelta legislativa si traduce nell’assenza di obblighi tassativi relativi
a tipologie specifiche di informazioni e dati da condividere.
3.9. Dati personali gestiti dai fornitori di piattaforme online
Le ragioni per cui il legislatore europeo prevede disposizioni che delineano in
modo chiaro e organico le modalità di interlocuzione e i rapporti tra piattaforme
online e Autorità, senza tuttavia intervenire sui contenuti specifici delle interlocuzio-
ni e in particolare sulla tipologia di dati oggetto di condivisione, sono probabilmente
da ricercarsi nella volontà di non imporre oneri economici eccessivi agli operatori
dell’economia digitale, piuttosto che nello scopo di evitare eventuali utilizzi impro-
pri, da parte degli operatori stessi, di registri di traffico più o meno dettagliati.
È interessante notare, ad ogni modo, come la stragrande maggioranza delle
piattaforme di servizio online, specialmente i social media, non prevedano la pos-
sibilità di iscrizione in forma anonima o pseudo-anonima. Questo è probabil-
mente legato a due fattori:
➣ da un lato, la necessità di molti operatori di creare un ambiente online che
l’utente percepisca come ‘sicuro’;
➣ dall’altro, il fatto che l’anonimato compromette la principale fonte di
guadagno di quasi tutte le aziende digitali, ossia profilazione dell’utente per fina-
lità commerciali.
Non è irragionevole supporre che, nel caso medio, i principali operatori di
mercato conservino una significativa mole di dati personali riconducibili agli
utenti, seppure per finalità dichiarati ed in rispetto del GDPR. Tuttavia, ad oggi,
la decisione su quali di questi dati fornire - e soprattutto se fornirli - alle Autorità
competenti nell’ambito di una collaborazione tra pubblico e privato, ricade nella
discrezionalità degli operatori stessi, che potrebbero, ipoteticamente, negare la
collaborazione adducendo la motivazione di non essere in possesso delle informa-
zioni richieste.
Tale alea di discrezionalità, realisticamente, non può essere indagata e pub-
blicamente verificata, per gli attuali limiti normativi ma anche tecnologici.
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