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SCIENTIAE
Questa preminenza si manifesta nella capacità unica delle piattaforme di
intervenire tempestivamente ed efficacemente sui contenuti illeciti, grazie al loro
controllo diretto sulle infrastrutture tecnologiche che ospitano e distribuiscono
tali contenuti. In questo contesto, il legislatore europeo non introduce innova-
zioni radicali, bensì riconosce e formalizza una circostanza fattuale preesistente,
cristallizzando in norme giuridiche una realtà operativa già ampiamente diffusa
nel settore digitale.
Questo riconoscimento normativo ha il merito di conferire certezza giuridi-
ca e di definire standard comuni a livello europeo, superando l’approccio fram-
mentario precedentemente adottato dai singoli Stati membri; mira, inoltre, a
creare un sistema di ‘checks and balances’ che garantisca un equilibrio tra la
necessità di contrastare efficacemente i contenuti illeciti e la tutela dei diritti fon-
damentali degli utenti, in primis la libertà di espressione.
Il focus del legislatore è incentrato sulla regolamentazione delle interazioni
tra i diversi attori dell’ecosistema digitale e sulla definizione dei loro rispettivi
ruoli e responsabilità. In particolare, il legislatore pone l’accento sulla salvaguar-
dia delle prerogative ispettive e investigative delle Autorità di Polizia, evitando di
delegarle integralmente ai gestori dei servizi online. Questa distinzione di ruoli è
fondamentale per preservare il principio dello Stato di diritto nel contesto digita-
le, evitando una privatizzazione de facto dell’applicazione della legge.
Allo stesso tempo, la normativa riconosce il ruolo cruciale delle piattaforme
nella moderazione dei contenuti, imponendo loro obblighi di diligenza e traspa-
renza, il che si traduce in requisiti specifici come l’implementazione di meccani-
smi di notifica e azione, la pubblicazione di rapporti sulla moderazione dei con-
tenuti e l’adozione di misure proattive per contrastare la diffusione di contenuti
illeciti. Un tale approccio normativo si distingue per la sua pragmaticità, privile-
giando la definizione di un quadro operativo realistico e attuabile, in luogo del-
l’elaborazione di prescrizioni normative potenzialmente inapplicabili nel conte-
sto digitale.
Il legislatore europeo ha dimostrato di comprendere la natura dinamica e
complessa dell’ambiente online, optando per un approccio flessibile che possa
adattarsi all’evoluzione tecnologica e alle sfide emergenti.
Il Regolamento si pone in continuità con alcune pronunce giurispruden-
ziali e disposizioni legislative già presenti nel nostro ordinamento, che hanno
individuato forme di obblighi per i fornitori di servizi internet rispetto a con-
tenuti illeciti.
L’art. 16 del d.lgs. 70/2003 riconosce la responsabilità di chi svolge servizi
di hosting rispetto ai contenuti diffusi nei casi in cui sia a conoscenza che l’attività
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