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SCIENTIAE




             è stata elaborata in seno al Consiglio d’Europa ed è stata ratificata da un conside-
             revole numero di paesi anche al di fuori del contesto europeo. Tale accordo costi-
             tuisce un tentativo significativo di armonizzazione delle normative e delle proce-
             dure giudiziarie in materia di reati informatici a livello sovranazionale, favorendo
             così la creazione di un contesto di collaborazione internazionale tra i paesi ade-
             renti. A questo proposito, è opportuno rilevare che, nonostante l’importanza
             della Convenzione e il significativo impatto che ha avuto sull’azione di contrasto
             al cybercrimine, non tutti i paesi l’hanno ratificata (ad esempio, la Russia e la
             Cina non sono parti della Convenzione), il che può ancora creare ostacoli nella
             cooperazione internazionale in alcuni casi.

             3.5.2. Collaborazione con il privato
                  Per contro, la collaborazione con i fornitori di servizi si configura come una
             necessità imprescindibile, richiedendo inevitabilmente la cooperazione dell’ope-
             ratore informatico per ottenere risultati significativi. Frequentemente, per ragio-
             ni di transnazionalità o per lacune legislative, questi non sono vincolati a contri-
             buire all’attività investigativa, né sono tenuti alla conservazione delle informazio-
             ni che potrebbero essere utili, se non fondamentali, per risalire all’identità dissi-
             mulata del reo.
                  Quest’ultimo elemento può costituire un insormontabile limite per l’inve-
             stigatore, che può essere superato solo dalla partecipazione attiva e consapevole
             dei gestori di servizi online medesimi. Sono questi ultimi, come già evidenziato,
             i detentori di dati attraverso i quali è più probabile risalire all’identità digitale di
             un utente. Tali informazioni includono l’indirizzo IP, ovvero l’identificativo
             numerico che stabilisce il luogo di connessione di un utente e che, essendo asse-
             gnato nel momento in cui ci si collega ad una rete Internet, può agevolmente
             essere abbinato ad un’utenza telefonica e di conseguenza a una persona e a un
             luogo circoscritto. È importante sottolineare che, tuttavia, l’acquisizione di tale
             dato può talvolta risultare impraticabile poiché l’operatore garantisce l’anoni-
             mato dei propri utenti optando per la non raccolta dei dati che ne consentano
             la tracciabilità.
                  Al  fine di strutturare in maniera organica l’interazione con l’Autorità
             Giudiziaria, i principali operatori del settore informatico hanno implementato
             politiche e procedure specifiche volte a gestire in modo efficiente ed efficace le
             richieste di informazioni, anticipando l’introduzione di normative cogenti in
             materia. Il paradigma operativo prevalente prevede due modalità di gestione delle
             richieste: la prima subordina la divulgazione di informazioni a una valutazione
             interna dell’operatore, condotta in conformità con i propri termini di servizio e

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