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SCIENTIAE
è stata elaborata in seno al Consiglio d’Europa ed è stata ratificata da un conside-
revole numero di paesi anche al di fuori del contesto europeo. Tale accordo costi-
tuisce un tentativo significativo di armonizzazione delle normative e delle proce-
dure giudiziarie in materia di reati informatici a livello sovranazionale, favorendo
così la creazione di un contesto di collaborazione internazionale tra i paesi ade-
renti. A questo proposito, è opportuno rilevare che, nonostante l’importanza
della Convenzione e il significativo impatto che ha avuto sull’azione di contrasto
al cybercrimine, non tutti i paesi l’hanno ratificata (ad esempio, la Russia e la
Cina non sono parti della Convenzione), il che può ancora creare ostacoli nella
cooperazione internazionale in alcuni casi.
3.5.2. Collaborazione con il privato
Per contro, la collaborazione con i fornitori di servizi si configura come una
necessità imprescindibile, richiedendo inevitabilmente la cooperazione dell’ope-
ratore informatico per ottenere risultati significativi. Frequentemente, per ragio-
ni di transnazionalità o per lacune legislative, questi non sono vincolati a contri-
buire all’attività investigativa, né sono tenuti alla conservazione delle informazio-
ni che potrebbero essere utili, se non fondamentali, per risalire all’identità dissi-
mulata del reo.
Quest’ultimo elemento può costituire un insormontabile limite per l’inve-
stigatore, che può essere superato solo dalla partecipazione attiva e consapevole
dei gestori di servizi online medesimi. Sono questi ultimi, come già evidenziato,
i detentori di dati attraverso i quali è più probabile risalire all’identità digitale di
un utente. Tali informazioni includono l’indirizzo IP, ovvero l’identificativo
numerico che stabilisce il luogo di connessione di un utente e che, essendo asse-
gnato nel momento in cui ci si collega ad una rete Internet, può agevolmente
essere abbinato ad un’utenza telefonica e di conseguenza a una persona e a un
luogo circoscritto. È importante sottolineare che, tuttavia, l’acquisizione di tale
dato può talvolta risultare impraticabile poiché l’operatore garantisce l’anoni-
mato dei propri utenti optando per la non raccolta dei dati che ne consentano
la tracciabilità.
Al fine di strutturare in maniera organica l’interazione con l’Autorità
Giudiziaria, i principali operatori del settore informatico hanno implementato
politiche e procedure specifiche volte a gestire in modo efficiente ed efficace le
richieste di informazioni, anticipando l’introduzione di normative cogenti in
materia. Il paradigma operativo prevalente prevede due modalità di gestione delle
richieste: la prima subordina la divulgazione di informazioni a una valutazione
interna dell’operatore, condotta in conformità con i propri termini di servizio e
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