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IL RAPPORTO TRA ANONImATO ONLINe e SICuRezzA




                    Tuttavia, si può individuare un ostacolo trasversale a tutte queste criticità,
               che spesso si configura come preliminare o preordinato rispetto agli altri, in par-
               ticolare nei casi in cui l’attività investigativa si focalizzi sulla rimozione dell’ano-
               nimato.
                    Tale ostacolo è rappresentato dalla collaborazione tra l’investigatore e il
               terzo, sia esso un fornitore di servizi o un’autorità straniera, che si qualifica come
               il soggetto detentore di informazioni fondamentali per l’identificazione del reo,
               in virtù della fornitura della tecnologia per l’anonimizzazione o della disponibili-
               tà delle infrastrutture che custodiscono tali informazioni. Ciò qualifica l’attività
               di contrasto alla criminalità online come intensa opera di cooperazione e collabo-
               razione internazionale tra le autorità giudiziarie dei diversi Paesi. Tuttavia, le
               divergenze nelle legislazioni nazionali e nei sistemi processuali possono ostacolare
               la cooperazione e dilatare i tempi delle indagini.
                    L’interazione con soggetti terzi di natura privatistica -  provider, società di
               hosting, servizi e-mail, aziende di sviluppo software, operatori nel settore della cyber-
               security et similia - complica ulteriormente il quadro operativo dell’investigatore ita-
               liano, considerando che frequentemente tali entità sono di nazionalità estera.
                    Gli elementi probatori di natura elettronica, infatti, risultano spesso archiviati
               in giurisdizioni straniere, caratterizzate da mutevolezza e talvolta da opacità, e dun-
               que non direttamente accessibili alle forze di polizia, i cui poteri coercitivi sono circo-
               scritti entro i confini nazionali. Incidentalmente, ciò può inoltre influenzare la gene-
               rale percezione dell’efficacia della risposta penale da parte della cittadinanza, con la
               conseguenza che una significativa porzione dei crimini informatici non venga denun-
               ciata alle autorità competenti per sfiducia negli esiti della persecuzione del reato.

               3.5.1. Cooperazione internazionale
                    Stante un fattuale perimetro di indagine sovente sovrannazionale, si impo-
               ne la necessità di ricorrere a strumenti giuridici idonei a garantire la prosecuzione
               dell’attività investigativa e l’acquisizione di prove all’estero, quali l’istituto della
               rogatoria internazionale ex articolo 732 c.p.p., ovvero attraverso la collaborazione
               volontaria del soggetto terzo. È opportuno precisare che la rogatoria internazio-
               nale trova applicazione tra paesi che hanno stipulato accordi bilaterali o multila-
               terali in materia di cooperazione giudiziaria. Generalmente, ciò include Stati fir-
               matari di trattati internazionali specifici in materia di assistenza giudiziaria o
               accordi bilaterali di cooperazione nel settore della giustizia.
                    Nell’ambito specifico del contrasto alla criminalità cibernetica, il primo
               trattato internazionale di rilievo è rappresentato dalla Convenzione di Budapest
               sul cybercrime. Sottoscritta nel 2001 e entrata in vigore nel 2004, la Convenzione

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