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ClImAtE ChANgE lItIgAtION E grEENwAShINg: ANAlISI E PrOSPEttIvE
➣ formulare un’asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo
complesso o l’attività dell’operatore economico nel suo complesso quando, in
realtà, riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o un elemento spe-
cifico e non rappresentativo dell’attività dell’operatore economico;
➣ fornire asserzioni basate sulla compensazione delle emissioni di gas a effet-
to serra, che sostengono che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positi-
vo sull’ambiente in termini delle citate emissioni;
➣ presentare un determinato prodotto quale non contenente una specifica
sostanza, laddove la stessa è già vietata per legge nell’Unione in tutti i prodotti
appartenenti alla data categoria;
➣ presentare un prodotto come idoneo alla riparazione quando questa non
è invece possibile.
Va aggiunto che a marzo 2023 è stata presentata la proposta di Direttiva sul-
l’attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite : la pro-
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posta, il cui iter di approvazione è tuttora in corso , si pone in “rapporto di com-
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plementarietà” con la Direttiva 2024/825/UE, integrandola con disposizioni che
mirano alla soluzione dei problemi posti dalla diffusione di dichiarazioni ambien-
tali e di marchi di sostenibilità poco chiari o infondati . Entrambe le norme si
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pongono nel solco dell’esigenza, condivisa e improrogabile, di una disciplina uni-
forme a livello UE in tema di comunicazione green, considerato che al momento
il quadro normativo applicabile ai green claims in Europa è fortemente frammen-
tato e presenta notevoli differenze da Stato a Stato .
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Ciò non significa, tuttavia, che la protezione dei consumatori da claim
ambientali ingannevoli non venga, ora, garantita.
Sono essenzialmente tre, infatti, le tipologie di contenziosi climatici a livello
globale che rientrano nella categoria del greenwashing e riguardano la contesta-
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zione degli impegni a ridurre le emissioni di gas serra, le presunte caratteristiche
34 CoM (2023) 166 final del 23.03.2023, cosiddetta “Green claims directive” (eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023PC0166).
35 Il 12 marzo 2024 il Parlamento europeo ha approvato il nuovo testo della direttiva, mentre il Consiglio, il 17 giu-
gno u.s., pur confermandone l’impianto generale, ha proposto alcune modifiche. L’iter di approvazione prose-
guirà con il nuovo ciclo legislativo, a seguito delle ultime elezioni europee tenutesi nel giugno 2024
(https://www.reteambiente.it/news/54544/greenwashing-ulteriori-regole-in-trattativa/ e https://www.euro-
parl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/753958/EPRS_BRI(2023)753958_EN.pdf ).
36 Sul tema si veda M.C. Reale, Comunicare l’impegno per l’ambiente: le nuove regole europee contro
il greenwashing, in Sociologia del Diritto, Vol. 51, Numero 1, 2024, pp.101-125.
37 https://www.iusinitinere.it/direttiva-green-claims-una-opportunita-da-non-perdere-49566.
38 https://www.questionegiustizia.it/articolo/contezioso-climatico#:~:text=Secondo%20l%27
UNEP%5B6%5D,giudiziari%20e%20di%20altro%20tipo%E2%80%9D.
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