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ClImAtE ChANgE lItIgAtION E grEENwAShINg: ANAlISI E PrOSPEttIvE




                    ➣ formulare un’asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo
               complesso o l’attività dell’operatore economico nel suo complesso quando, in
               realtà, riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o un elemento spe-
               cifico e non rappresentativo dell’attività dell’operatore economico;
                    ➣ fornire asserzioni basate sulla compensazione delle emissioni di gas a effet-
               to serra, che sostengono che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positi-
               vo sull’ambiente in termini delle citate emissioni;
                    ➣ presentare un determinato prodotto quale non contenente una specifica
               sostanza, laddove la stessa è già vietata per legge nell’Unione in tutti i prodotti
               appartenenti alla data categoria;
                    ➣ presentare un prodotto come idoneo alla riparazione quando questa non
               è invece possibile.
                    Va aggiunto che a marzo 2023 è stata presentata la proposta di Direttiva sul-
               l’attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite : la pro-
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               posta, il cui iter di approvazione è tuttora in corso , si pone in “rapporto di com-
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               plementarietà” con la Direttiva 2024/825/UE, integrandola con disposizioni che
               mirano alla soluzione dei problemi posti dalla diffusione di dichiarazioni ambien-
               tali e di marchi di sostenibilità poco chiari o infondati . Entrambe le norme si
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               pongono nel solco dell’esigenza, condivisa e improrogabile, di una disciplina uni-
               forme a livello UE in tema di comunicazione green, considerato che al momento
               il quadro normativo applicabile ai green claims in Europa è fortemente frammen-
               tato e presenta notevoli differenze da Stato a Stato .
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                    Ciò non significa, tuttavia, che la protezione dei consumatori da  claim
               ambientali ingannevoli non venga, ora, garantita.
                    Sono essenzialmente tre, infatti, le tipologie di contenziosi climatici a livello
               globale che rientrano nella categoria del greenwashing e riguardano  la contesta-
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               zione degli impegni a ridurre le emissioni di gas serra, le presunte caratteristiche

               34 CoM (2023) 166  final del 23.03.2023, cosiddetta “Green claims directive” (eur-
                  lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023PC0166).
               35 Il 12 marzo 2024 il Parlamento europeo ha approvato il nuovo testo della direttiva, mentre il Consiglio, il 17 giu-
                  gno u.s., pur confermandone l’impianto generale, ha proposto alcune modifiche. L’iter di approvazione prose-
                  guirà con il nuovo ciclo legislativo, a seguito delle ultime elezioni europee tenutesi nel giugno 2024
                  (https://www.reteambiente.it/news/54544/greenwashing-ulteriori-regole-in-trattativa/ e https://www.euro-
                  parl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/753958/EPRS_BRI(2023)753958_EN.pdf ).
               36 Sul tema si veda M.C. Reale, Comunicare l’impegno per l’ambiente: le nuove regole europee contro
                  il greenwashing, in Sociologia del Diritto, Vol. 51, Numero 1, 2024, pp.101-125.
               37 https://www.iusinitinere.it/direttiva-green-claims-una-opportunita-da-non-perdere-49566.
               38 https://www.questionegiustizia.it/articolo/contezioso-climatico#:~:text=Secondo%20l%27
                  UNEP%5B6%5D,giudiziari%20e%20di%20altro%20tipo%E2%80%9D.

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