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AGRO ECO AMBIENTE




             di un particolare prodotto o servizio e la scelta di occultare le informazioni sui
             rischi climatici o di minimizzare gli impatti del cambiamento climatico. Dal
             2016, si contano circa 140 climate-washing cases presentati, con un numero in
             costante crescita e con una significativa percentuale di pronunce favorevoli ai
             ricorrenti (pari al 70% dei casi definiti: 54 su 77): l’esito positivo delle controversie
             funge da importante deterrente per le pratiche ingannevoli e rafforza l’importan-
             za della trasparenza e della responsabilità, evidenziando altresì la necessità di un
             cambio sistemico nella condotta delle imprese, nell’assetto regolatorio e nella consa-
             pevolezza del pubblico al fine di raggiungere significativi risultati nel raggiungi-
             mento degli obiettivi climatici globali .
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                  A livello europeo, non mancano recenti “casi” di greenwashing, connessi
             soprattutto con asserzioni e claim ambientali ingannevoli di alcune compagnie
             aeree volte a dare l’impressione di voli climaticamente sostenibili, nonché di una
             società alimentare che pubblicizzava la “impronta climatica zero” di un prodot-
             to : ricorsi conclusisi, tra il 2022 e il 2023, innanzi alle corti nazionali con la con-
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             danna delle aziende .
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             4.  La disciplina del greenwashing e le controversie in Italia
                  Anche in Italia vi sono state controversie afferenti al greenwashing. Per quanto
             concerne il quadro normativo nazionale applicabile va fatto riferimento, caso per caso:
                  ➣ agli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo),
             che in mancanza, finora, di specifiche norme in materia, costituisce la principale
             fonte applicabile alle pratiche di greenwashing : il recepimento della Direttiva
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             2024/825/UE porterà verosimilmente all’inserimento di regole ad hoc, rendendo
             più semplice l’individuazione e la contestazione delle pratiche decettive;
                  ➣ al d.lgs. n. 145/2007 sulla pubblicità ingannevole e comparativa;
                  ➣ agli articoli 2598 e ss. del Codice Civile in tema di concorrenza sleale.

             39 Vedasi il già citato report global trends in climate change litigation: 2024 snapshot, del grantham
               reasearch Institute on Climate Change and the Environment, secondo cui Climate-washing liti-
               gation continues to be a focal point in climate litigation, (p. 37 e ss., https://www.lse.ac.uk/gran-
               thaminstitute/wp-content/uploads/2024/06/Global-trends-in-climate-change-litigation-2024-
               snapshot.pdf).
             40 Su greenwashing e settore agroalimentare, si veda G. Spoto, greenwashing: tutela dei consumatori
               e responsabilità delle imprese cit.
             41 greenwashing: un’altra importante sentenza dall’Olanda, (https://rgaonline.it/articoli/green-
               washing-unaltra-importante-sentenza-dallolanda/#:~:text=Viene%20ancora%20dall%27
               olanda%20una,prodotto%20o%20di%20un%20servizio).
             42 M. Tommasini, green claim e sostenibilità ambientale. le tutele ed i rimedi apprestati dall’ordi-
               namento contro le pratiche di greenwashing, in Diritto di Famiglia e delle Persone, fasc. 2, 1° giu-
               gno 2023, pp. 858-888.

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