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Va, infine, citato l’art. 12 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione
Commerciale, dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) , con il relativo
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apparato disciplinare e sanzionatorio.
La prima pronuncia della magistratura ordinaria in tema di greenwashing è
del Tribunale di Gorizia che, con l’ordinanza depositata il 26 novembre 2021, ha
disposto a una società tessile di rimuovere informazioni ambientali non verificabili
e ingannevoli in merito a rivestimenti per auto in microfibra pubblicizzati in termi-
ni di sostenibilità, riciclabilità e riduzione del consumo di energia ed emissioni di
Co . L’azione era stata promossa da un’impresa concorrente nel settore della pro-
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duzione di tessuti per le auto, che aveva lamentato la violazione dell’art. 2598,
comma 1, n. 3) Cod. Civ., ritenendosi danneggiata dai claim del convenuto van-
tanti appunto asserite qualità green, presentate in modo generico e senza dar conto
effettivamente delle politiche aziendali, ma suggestive ed evocative nel consumatore
di un’attenzione all’ambiente. Il Giudice adìto, nell’accogliere le richieste della
parte attrice, ha, tra l’altro, evidenziato come a fronte di un’espansione rapida del
fenomeno patologico del green-washing, può ravvisarsi pubblicità ingannevole in
messaggi pubblicitari che inducono nel consumatore un’immagine green dell’azien-
da senza dar conto di quali siano le politiche aziendali che consentono un maggior
rispetto dell’ambiente e riducano fattivamente l’impatto ambientale dei prodotti. In
tema di tutela dell’ambiente, infatti, il Codice di Autodisciplina della
Comunicazione Commerciale prevede, all’art. 12, che la comunicazione commercia-
le che dichiari o evochi benefici di carattere ambientale o ecologico deve basarsi su dati
veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili. Come osservato , la pronuncia si
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rivela d’interesse in quanto pur partendo dalla prospettiva dell’impresa potenzial-
mente danneggiata dai claim ambientali, tiene conto anche del cosiddetto “effetto
aggancio” che le dichiarazioni pubblicitarie possono avere sul consumatore: ovve-
ro, quel fenomeno per cui l’elemento più positivo e accattivante del claim finisce per
catturarne l’attenzione inducendo il consumatore ad acquistare immediatamente
il prodotto/servizio, disinteressandosi di altri messaggi che gli avrebbero consentito di
formarsi una rappresentazione completa della realtà. In sostanza, ricollegandoci a
quanto detto in precedenza introducendo la tematica del greenwashing, si realizza
l’effetto “dannoso” per cui da un lato il consumatore, pensando di effettuare una
scelta eco-compatibile, viene “indotto” a un acquisto che altrimenti non avrebbe
condotto, e dall’altro non si raggiunge nessun effetto ambientale positivo.
a
43 Giunto alla 70 edizione, in vigore dal 1° giugno 2023.
44 M. Tommasini, green claim e sostenibilità ambientale. le tutele ed i rimedi apprestati dall’ordi-
namento contro le pratiche di greenwashing cit., pp. 884-885
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