Page 131 - Rassegna 2025-1
P. 131
ClImAtE ChANgE lItIgAtION E grEENwAShINg: ANAlISI E PrOSPEttIvE
La Direttiva 2005/29/CE sulle “pratiche commerciali scorrette” non con-
teneva specifiche disposizioni per contrastare il fenomeno. La Commissione
Europea, negli Orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione della diretti-
va 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali, del 25 maggio 2016 ,
27
aveva collegato le espressioni “asserzione ambientale” e “dichiarazione ecologica”
alla pratica di suggerire o in altro modo dare l’impressione (nell’ambito di una
comunicazione commerciale, del marketing o della pubblicità) che un prodotto o
un servizio abbia un impatto positivo o sia privo di impatto sull’ambiente o sia
meno dannoso per l’ambiente rispetto a prodotti o servizi concorrenti, specificando
che quando tali asserzioni non sono veritiere o non possono essere verificate, la pra-
tica è di frequente definita «greenwashing», ovvero appropriazione indebita di
virtù ambientaliste finalizzata alla creazione di un’immagine “verde” e appli-
28
cando al greenwashing alcune disposizioni della direttiva .
Ulteriore impulso alla disciplina della materia è stato dato dal Green Deal
UE: al paragrafo 2.1.3 della Comunicazione della Commissione del 2019,
mobilitare l’industria per un’economia pulita e circolare, viene stabilito che le
informazioni, a condizione di essere affidabili, comparabili e verificabili, svolgono
un ruolo importante per consentire agli acquirenti di prendere decisioni più sosteni-
bili, riducendo il rischio di un marketing ambientale fuorviante (greenwashing).
le imprese che vantano le caratteristiche ecologiche dei loro prodotti dovrebbero esse-
re in grado di dimostrarle sulla base di una metodologia standard che ne valuti
l’impatto sull’ambiente. la Commissione intensificherà gli sforzi regolamentari e
non regolamentari per contrastare le false dichiarazioni di ecocompatibilità.
scita sostenibile, in lexambiente, https://lexambiente.it/index.php/materie/ambiente-in-gene-
re/dottrina188/ambiente-in-genere-la-governance-ambientale-aziendale-come-strumento-fonda-
mentale-di-crescita-sostenibile, e V. Dragani, Dichiarazioni di qualità ambientali (rendiconta-
zione di sostenibilità - Esg - etichettature e marchi pubblici - asserzioni volontarie - greenwashing)”
in reteambiente, (https://www.reteambiente.it/speciali/51371/speciale-dichiarazioni-di-qualit-
ambientale/).
27 A seconda delle circostanze, tale pratica può comprendere tutti i tipi di affermazioni, informazioni, sim-
boli, loghi, elementi grafici e marchi, nonché la loro interazione con i colori, impiegati sull’imballaggio, sul-
l’etichetta, nella pubblicità, su tutti i media (compresi i siti Internet), da qualsiasi organizzazione che si
qualifichi come «professionista» e ponga in essere pratiche commerciali nei confronti dei consumatori,
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0163), (pp. 110 e ss.).
28 Due principi essenziali: I. sulla base delle disposizioni generali della direttiva, in particolare gli
articoli 6 e 7, i professionisti devono presentare le loro dichiarazioni ecologiche in modo chiaro, spe-
cifico, accurato e inequivocabile, al fine di assicurare che i consumatori non siano indotti in errore;
II. sulla base dell’articolo 12 della direttiva, i professionisti devono disporre di prove a sostegno delle
loro dichiarazioni ed essere pronti a fornirle alle autorità di vigilanza competenti in modo com-
prensibile qualora la dichiarazione sia contestata, (p. 113).
129