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ClImAtE ChANgE lItIgAtION E grEENwAShINg: ANAlISI E PrOSPEttIvE




                    La Direttiva 2005/29/CE sulle “pratiche commerciali scorrette” non con-
               teneva specifiche disposizioni per contrastare il fenomeno. La Commissione
               Europea, negli Orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione della diretti-
               va 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali, del 25 maggio 2016 ,
                                                                                         27
               aveva collegato le espressioni “asserzione ambientale” e “dichiarazione ecologica”
               alla pratica di suggerire o in altro modo dare l’impressione (nell’ambito di una
               comunicazione commerciale, del marketing o della pubblicità) che un prodotto o
               un servizio abbia un impatto positivo o sia privo di impatto sull’ambiente o sia
               meno dannoso per l’ambiente rispetto a prodotti o servizi concorrenti, specificando
               che quando tali asserzioni non sono veritiere o non possono essere verificate, la pra-
               tica è di frequente definita «greenwashing», ovvero appropriazione indebita di
               virtù ambientaliste finalizzata alla creazione di un’immagine “verde” e appli-
                                                                     28
               cando al greenwashing alcune disposizioni della direttiva .
                    Ulteriore impulso alla disciplina della materia è stato dato dal Green Deal
               UE: al paragrafo 2.1.3 della Comunicazione della Commissione del 2019,
               mobilitare l’industria per un’economia pulita e circolare, viene stabilito che le
               informazioni, a condizione di essere affidabili, comparabili e verificabili, svolgono
               un ruolo importante per consentire agli acquirenti di prendere decisioni più sosteni-
               bili, riducendo il rischio di un marketing ambientale fuorviante (greenwashing).
               le imprese che vantano le caratteristiche ecologiche dei loro prodotti dovrebbero esse-
               re in grado di dimostrarle sulla base di una metodologia standard che ne valuti
               l’impatto sull’ambiente. la Commissione intensificherà gli sforzi regolamentari e
               non regolamentari per contrastare le false dichiarazioni di ecocompatibilità.




                  scita sostenibile, in  lexambiente, https://lexambiente.it/index.php/materie/ambiente-in-gene-
                  re/dottrina188/ambiente-in-genere-la-governance-ambientale-aziendale-come-strumento-fonda-
                  mentale-di-crescita-sostenibile, e V. Dragani, Dichiarazioni di qualità ambientali (rendiconta-
                  zione di sostenibilità - Esg - etichettature e marchi pubblici - asserzioni volontarie - greenwashing)”
                  in  reteambiente, (https://www.reteambiente.it/speciali/51371/speciale-dichiarazioni-di-qualit-
                  ambientale/).
               27 A seconda delle circostanze, tale pratica può comprendere tutti i tipi di affermazioni, informazioni, sim-
                  boli, loghi, elementi grafici e marchi, nonché la loro interazione con i colori, impiegati sull’imballaggio, sul-
                  l’etichetta, nella pubblicità, su tutti i media (compresi i siti Internet), da qualsiasi organizzazione che si
                  qualifichi come «professionista» e ponga in essere pratiche commerciali nei confronti dei consumatori,
                  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0163), (pp. 110 e ss.).
               28 Due principi essenziali: I. sulla base delle disposizioni generali della direttiva, in particolare gli
                  articoli 6 e 7, i professionisti devono presentare le loro dichiarazioni ecologiche in modo chiaro, spe-
                  cifico, accurato e inequivocabile, al fine di assicurare che i consumatori non siano indotti in errore;
                  II. sulla base dell’articolo 12 della direttiva, i professionisti devono disporre di prove a sostegno delle
                  loro dichiarazioni ed essere pronti a fornirle alle autorità di vigilanza competenti in modo com-
                  prensibile qualora la dichiarazione sia contestata, (p. 113).

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