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AGRO ECO AMBIENTE
ecologiche” generiche o vaghe, quando non addirittura false, che non sono pre-
sentate in modo chiaro, specifico, accurato e inequivocabile, né dispongono di prove
a sostegno e di documentazione giustificativa che attesti […] l’oggettiva riscontrabi-
lità delle prestazioni vantate .
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Si tratta, in sostanza, di un ambientalismo “di facciata”, foriero di importanti
conseguenze sotto vari profili: il greenwashing potrebbe, infatti, essere adottato non
solo, come già detto, quale “pubblicità ingannevole” per attirare i consumatori più
sensibili verso i temi ambientali alterando, altresì, il mercato con pratiche di “concor-
renza sleale”, ma anche per presentare l’impresa all’esterno come idonea a ricevere i
vantaggi predisposti a livello pubblico dalle politiche di tutela ambientale . Si pensi,
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al riguardo, ai plurimi aspetti connessi con i benefici fiscali collegati con le misure
ambientali, oppure ai meccanismi di compensazione e al cosiddetto cap and trade
dei crediti di carbonio , atteso che gli operatori riceverebbero un vantaggio sola-
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mente formale dalla dichiarazione green del venditore, mentre in realtà non ci sareb-
be nessun beneficio per la collettività. Il greenwashing, infine, rileva in relazione:
➣ al green public procurement, posto che le dichiarazioni green delle imprese
assumono rilevanza nelle procedure bandite dalle stazioni appaltanti della P.A.,
avuto riguardo a quanto previsto dall’art. 57 del d.lgs. 36/2023 in tema di “criteri
ambientali minimi” e dal correlato “piano d’azione nazionale”;
➣ alla compliance e ai sistemi di gestione aziendale, con i connessi aspetti di
certificazione e registrazione ambientale, alla luce della crescente attenzione delle
imprese per le questioni ESG (Environmental, Social & corporate governance) e
dei correlati rischi reputazionali, finanziari e legali .
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rischia di non essere scelta dai consumatori, (sul tema: https://www.repubblica.it/green-and-
blue/2024/02/29/news/greenhushing_cose_e_perche_e_rischioso-422228109/ e https://ntplu-
sdiritto.ilsole24ore.com/art/greenwashing-e-greenhushing-quali-conseguenze-giuridiche-
AFonlqYC).
23 C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 1960/2017.
24 G. Spoto, greenwashing: tutela dei consumatori e responsabilità delle imprese, in Diritto
Agroalimentare, n. 2 - 2023, pp. 337-352.
25 Il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (EU ETS) è stato introdotto
dalla Direttiva 2003/87/CE, prevedendo la determinazione di un tetto per fissare la quantità mas-
sima di Co che può essere emessa. Entro tale limite si possono acquistare o vendere quote di emis-
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sione di gas a effetto serra (GHG), elaborando compensazioni che sono soggette a controllo (art.
20 della Direttiva). La “contabilizzazione” delle quote di emissione è disciplinata dal Reg.
2019/1122/UE relativo al “registro dell’Unione”, una sorta di banca dati elettronica che tiene
conto del possesso delle quote, su cui è recentemente intervenuto il Reg. 2023/1642/UE che, tra
le varie misure introdotte, ha previsto la possibilità di accesso ai dati del registro anche da parte della
Procura Europea - EPPo, (https://www.reteambiente.it/news/52269/emission-trading-dal-
1092023-aggiornato-il-registro-quote/).
26 Si vedano, al riguardo, S. Maglia, la governance ambientale come strumento fondamentale di cre-
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