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AGRO ECO AMBIENTE
Queste indicazioni hanno trovato attuazione con la Direttiva (UE)
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2024/825 che, per la parte qui d’interesse, va a modificare la gli art. 2, 6, 7, non-
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ché l’allegato I della Direttiva 2005/29/CE, disciplinando i green claims per
affrontare ulteriormente il problema del greenwashing . L’obiettivo, esplicitato
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nel considerando n. 1, è quello di garantire etichette e dichiarazioni ambientali
credibili e affidabili consentendo ai consumatori di prendere decisioni più infor-
mate e stimolando la competitività delle imprese che si sforzano di aumentare la
sostenibilità ambientale dei loro prodotti e delle loro attività.
La Direttiva 2024/825, prevede, tra l’altro, il divieto (considerando n. 4, 7,
9, 11, 12, 15 e 21) di:
➣ formulare asserzioni su prestazioni ambientali future che non includano
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impegni chiari, oggettivi, pubblici e verificabili stabiliti in un piano di attuazione
dettagliato e realistico, verificato periodicamente da un terzo indipendente con
obiettivi misurabili, scadenze precise e altri elementi necessari per l’attuazione;
➣ esibire marchi di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione o
non stabiliti da autorità pubbliche;
➣ utilizzare e diffondere dichiarazioni ambientali generiche , in assenza di
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prova di un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’as-
serzione;
29 Anche il considerando 11 del Reg. (UE) 2020/852 cosiddetto “Tassonomia”, relativo all’istituzio-
ne di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, evidenzia la necessità che prodotti e stru-
menti finanziari perseguano effettivamente obiettivi ecosostenibili per incanalare in quei settori
gli investimenti dei privati affrontando le preoccupazioni legate alla pratica della «verniciatura
verde» (greenwashing).
30 La Direttiva “Sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il
miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione” (cosiddetta Empowering
Consumers Directive), pubblicata il 6 marzo 2024, prevede che entro il 27 marzo 2026 gli Stati
membri adottino e pubblichino le misure necessarie per conformarsi alla stessa e che applichino
le disposizioni a decorrere dal 27 settembre 2026.
31 Secondo i dati della Commissione Europea, il 53% delle dichiarazioni ecologiche fornisce infor-
mazioni vaghe, fuorvianti o infondate, il 40% delle affermazioni non ha prove a sostegno, mentre
la metà di tutte le etichette verdi offre una verifica debole o inesistente, e nell’UE esistono 230
marchi di sostenibilità e 100 marchi di energia verde, con livelli di trasparenza molto diversi,
(https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/green-claims_en).
32 Ai fini della transizione alla neutralità in termini di emissioni di carbonio o alla neutralità climati-
ca, con le quali viene data l’impressione che acquistando determinati prodotti i consumatori con-
tribuiscano a un’economia a basse emissioni di carbonio.
33 Come «rispettoso dell’ambiente», «ecocompatibile», «verde», «amico della natura», «ecologi-
co», «rispettoso dal punto di vista del clima», «che salvaguarda l’ambiente», «rispettoso in ter-
mini di emissioni di carbonio», «efficiente sotto il profilo energetico», «biodegradabile», «a base
biologica» o asserzioni che suggeriscono o danno l’impressione di un’eccellenza delle prestazioni
ambientali.
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