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AGRO ECO AMBIENTE
Il secondo caso riguarda un contenzioso in tema di pratica commerciale
ingannevole , a norma del Codice del Consumo, recentemente conclusosi
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innanzi al Consiglio di Stato, con la sentenza, Sez. VI, n. 3701/2024, e relativo
alla campagna pubblicitaria di un carburante diesel recante, al suo interno, un
componente definito green dall’inserzionista . In sintesi:
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➣ la vicenda era nata da una segnalazione all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM) circa la presunta ingannevolezza della cam-
pagna pubblicitaria di una società petrolifera, incentrata sulla valenza ecologica
di un particolare combustibile diesel, accompagnata da claims circa la sostenibi-
lità del prodotto riferite alla protezione dell’ambiente, alla riduzione dei consumi
e alla sua componente green;
➣ l’AGCM, all’esito dell’istruttoria, aveva ritenuto scorretta la campagna in
relazione alla diffusione di informazioni ingannevoli e omissive riguardo al posi-
tivo impatto ambientale connesso all’utilizzo del carburante, nonché […] in termi-
ni di riduzione dei consumi e di riduzione delle emissioni gassose, irrogando la san-
zione di 5.000.000,00 euro;
➣ il TAR Lazio aveva respinto il ricorso della società, che appellava la pro-
nuncia al Consiglio di Stato.
Con la sentenza n. 3701/2024, l’Alto Consesso ha accolto l’appello ribal-
tando quanto stabilito dall’AGCM e dal TAR in ordine all’ingannevolezza del
messaggio nei confronti del consumatore.
Le argomentazioni con cui i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che,
nel caso di specie, la campagna pubblicitaria del prodotto non integrasse una pra-
tica commerciale scorretta, si rivelano interessanti sotto molteplici profili laddo-
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ve si:
➣ premette, in linea generale, che la verifica della veridicità del messaggio
pubblicitario non costituisce, dal punto di vista logico-giuridico, un frangente di
45 È di inizio febbraio 2025, inoltre, la notizia della sanzione pari a 8.000.000 € comminata
dall’AGCM a una società del settore della spedizione, trasporto e consegna merci, che avrebbe
realizzato un programma di sostenibilità ambientale in violazione delle norme a tutela di consu-
matori e microimprese, utilizzando dichiarazioni ambientali ambigue e/o presentate in modo non
sufficientemente chiaro, specifico, accurato, inequivocabile e verificabile sul sito web, integrando,
così, una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, 21, 22 e 26, lett. f) del
Codice del consumo, (https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2025/2/PS12525).
46 Per una nota di commento sulla pronuncia: F. Furlan, Consiglio di Stato: l’utilizzo di green
claims in relazione a prodotti di per sé inquinanti può essere legittimo, (https://www.dirittoegiu-
stizia.it/#/documentDetail/10928861).
47 Come chiarito dallo stesso Collegio, peraltro, i claim risultano coerenti con la Dir. 2005/29/CE
e con i relativi orientamenti della Commissione, nonché, sebbene non applicabile ratione tempo-
ris, con la Dir. 2024/825/UE (di cui si è parlato in precedenza).
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