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DOTTRINA




                  «Dove c’è una società, lì vi è il diritto», perché nessuna comunità umana stabile
             può prosperare senza un insieme di norme che regolino le relazioni tra le per-
                                                                  2
             sone e senza istituzioni che ne assicurino l’applicazione .
                  Il concetto di «diritto» è strettamente legato a quello di «giustizia», eppure
             risulta evidente che nessun sistema giuridico è riuscito a stabilire un insieme di
             relazioni unanimemente riconosciuto come «giusto». Ogni ordinamento giuri-
             dico riflette le norme e i valori predominanti della società che lo crea, e ciò che
             è considerato giusto in un contesto può essere visto come ingiusto in un altro.
             Questo mette in luce la complessità e la relatività del concetto di giustizia, che
             varia non solo tra epoche diverse, ma anche tra culture e sistemi di pensiero dif-
             ferenti . Nel caso in oggetto, nelle società antiche, la schiavitù era ritenuta una
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             condizione naturale, in quanto considerata conforme all’ordine intrinseco dei
             rapporti umani.
                  Lo schiavismo testimonia uno dei fenomeni più antichi e complessi della
             storia umana: esso si è manifestato in molteplici forme e contesti culturali e
             geografici, con un impatto profondo sia sul tessuto sociale che sull’economia
             delle civiltà che l’hanno adottato. In queste società, gli schiavi erano visti come
             strumenti di lavoro umano, fondamentali per la crescita economica.
                  La schiavitù si definisce come la condizione di un individuo su cui vengono
             esercitati i diritti di proprietà, in tutto o in parte. Ciò significa che la persona
             schiavizzata era considerata alla stregua di un bene mobile, priva di diritti perso-
             nali e soggetta al controllo totale del padrone . Le basi giuridiche e morali della
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             schiavitù si fondavano su una struttura gerarchica rigida, in cui gli schiavi occu-
             pavano il livello più basso della scala sociale. La loro subordinazione era sancita
             e perpetuata attraverso leggi e norme che regolamentavano il possesso e il trat-
             tamento degli schiavi. Questo sistema di disuguaglianza istituzionalizzata non
             solo manteneva il potere delle élite dominanti, ma ne rafforzava anche la supre-
             mazia economica, rendendo la manodopera schiavile una risorsa indispensabile.
                  Dalla ricostruzione storica, emerge che lo schiavismo nasce con le prime
             organizzazioni sociali e non esiste memoria di una civiltà che non se ne sia
             avvalsa.  I  popoli  vittoriosi  riducevano  spesso  in  schiavitù  i  nemici  sconfitti
             dopo guerre o campagne di conquista, impiegandoli nei lavori agricoli o nei ser-
             vizi domestici. Tuttavia, anche forme di sfruttamento economico conducevano
             all’assoggettamento di individui poveri o appartenenti a etnie diverse, ponendoli


             2    Torrente A., Schlesinger P., Manuale di Diritto Privato, Giuffrè Francis Lefebvre, 2023.
             3    Torrente A., Schlesinger P., ivi, 2023.
             4    Nazioni Unite, Convenzione supplementare sull’abolizione della schiavitù, del commercio di
                  schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù, 1956.

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