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DOTTRINA




                  Con tale decreto, le pubbliche amministrazioni e le società partecipate sono
             tenute a pubblicare, in sottosezioni specifiche, molte informazioni che riguardano
             l’operato dell’ente e dei suoi dipendenti nei settori più a rischio di corruzione.
             Grazie a tale forma di trasparenza si consente finalmente ai cittadini un libero
             accesso alle informazioni concernenti la gestione della cosa pubblica e le scelte
             politico-istituzionali, consentendo un controllo diffuso sull’operato della pubblica
             amministrazione. Con le modifiche apportate dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, si
             introducono altre due forme di accesso: l’accesso civico e l’accesso generalizzato.
                  Con l’istituto dell’accesso civico, ogni cittadino può fare un’istanza per acce-
             dere a quelle informazioni ed a quei dati per i quali risulta non adempiuto l’obbligo
             di pubblicità, un diritto azionabile tout court senza richiedere alcun requisito di legit-
             timazioni da punto di vista soggettivo o formalità o dal punto di vista oggettivo.
             Tale diritto è riconosciuto con riferimento a qualsiasi documento/informazione
             che de ve essere oggetto di pubblicazione sulla base della normativa vigente quindi
             anche oltre gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013.
                  Il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, modificando il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
             ha  introdotto  l’istituto  dell’accesso  civico  “generalizzato”,  che  attribuisce  a
             “chiunque” il “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
             amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, in via auto-
             noma, a prescindere dalla titolarità di un interesse qualificato e differenziato
                  Con  tale  norma  finalmente  si  garantisce  l’interesse  alla  conoscenza  in
             quanto tale, tutelato dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
             (CEDU), in quanto corollario essenziale della libertà di espressione nei sistemi
             democratici. Il solo limite a tale diritto è rappresentato dagli interessi pubblici e
             privati espressamente indicati dai commi 1 e 2 dall’articolo 5-bis del d.lgs. n.
             33/2013 quali tutela dei dati personali, libertà e segretezza della corrisponden-
             za,  interessi  economici  e  commerciale.  L’accesso  va  garantito  a  prescindere
             dall’interesse dell’istante che può essere anche individuale in quanto non sareb-
             be legittimo introdurre limiti ulteriori oltre quelli previsti dai due commi del-
             l’art. 5-bis. Il diritto di accesso va comunque bilanciato in modo da garantire la
             corretta gestione della cosa pubblica, tanto che per la giurisprudenza è legittimo
             escluderlo  quando  per  consentirlo  sarebbe  necessario  pregiudicare  il  buon
             andamento dell’amministrazione. L’applicabilità di tali istituti al procedimento
             degli appalti pubblici ha un iter più lento.
                  Il  nuovo  codice  degli  appalti,  prevedendo  la  digitalizzazione  dell'intero
             ciclo di vita dei contratti pubblici, favorisce la condivisione delle informazioni
             con i cittadini e le imprese, garantendo, anche una maggiore partecipazione alla
             vita pubblica.

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