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DOTTRINA
Con tale decreto, le pubbliche amministrazioni e le società partecipate sono
tenute a pubblicare, in sottosezioni specifiche, molte informazioni che riguardano
l’operato dell’ente e dei suoi dipendenti nei settori più a rischio di corruzione.
Grazie a tale forma di trasparenza si consente finalmente ai cittadini un libero
accesso alle informazioni concernenti la gestione della cosa pubblica e le scelte
politico-istituzionali, consentendo un controllo diffuso sull’operato della pubblica
amministrazione. Con le modifiche apportate dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, si
introducono altre due forme di accesso: l’accesso civico e l’accesso generalizzato.
Con l’istituto dell’accesso civico, ogni cittadino può fare un’istanza per acce-
dere a quelle informazioni ed a quei dati per i quali risulta non adempiuto l’obbligo
di pubblicità, un diritto azionabile tout court senza richiedere alcun requisito di legit-
timazioni da punto di vista soggettivo o formalità o dal punto di vista oggettivo.
Tale diritto è riconosciuto con riferimento a qualsiasi documento/informazione
che de ve essere oggetto di pubblicazione sulla base della normativa vigente quindi
anche oltre gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013.
Il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, modificando il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
ha introdotto l’istituto dell’accesso civico “generalizzato”, che attribuisce a
“chiunque” il “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, in via auto-
noma, a prescindere dalla titolarità di un interesse qualificato e differenziato
Con tale norma finalmente si garantisce l’interesse alla conoscenza in
quanto tale, tutelato dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
(CEDU), in quanto corollario essenziale della libertà di espressione nei sistemi
democratici. Il solo limite a tale diritto è rappresentato dagli interessi pubblici e
privati espressamente indicati dai commi 1 e 2 dall’articolo 5-bis del d.lgs. n.
33/2013 quali tutela dei dati personali, libertà e segretezza della corrisponden-
za, interessi economici e commerciale. L’accesso va garantito a prescindere
dall’interesse dell’istante che può essere anche individuale in quanto non sareb-
be legittimo introdurre limiti ulteriori oltre quelli previsti dai due commi del-
l’art. 5-bis. Il diritto di accesso va comunque bilanciato in modo da garantire la
corretta gestione della cosa pubblica, tanto che per la giurisprudenza è legittimo
escluderlo quando per consentirlo sarebbe necessario pregiudicare il buon
andamento dell’amministrazione. L’applicabilità di tali istituti al procedimento
degli appalti pubblici ha un iter più lento.
Il nuovo codice degli appalti, prevedendo la digitalizzazione dell'intero
ciclo di vita dei contratti pubblici, favorisce la condivisione delle informazioni
con i cittadini e le imprese, garantendo, anche una maggiore partecipazione alla
vita pubblica.
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